Sentenza del 29/07/2016 n. 15829 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ruolo e cartella di pagamento emessi da uffici territorialmente diversi - Impugnazione della cartella - Competenza territoriale - Criterio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente a decidere sull'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IRAP per l'anno 2000. Il ruolo era stato formato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Genova, mentre la cartella era stata emessa e notificata dall'agente della riscossione avente sede nella provincia di Napoli. L'Agenzia sosteneva che la competenza spettasse alla Commissione tributaria provinciale di Genova, in quanto sede dell'ufficio che aveva formato il ruolo. La Corte ha inoltre esaminato se, una volta ritenuta errata la declinatoria di competenza del primo giudice, la Commissione tributaria regionale potesse decidere direttamente il merito oppure dovesse rimettere la causa alla Commissione provinciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la competenza territoriale appartiene alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione che ha emesso e notificato la cartella, ossia Napoli, anche se il ruolo è stato formato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Genova. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale, dopo aver ritenuto errata la dichiarazione di incompetenza del primo giudice, non poteva decidere direttamente il merito, ma doveva rimettere la causa alla Commissione tributaria provinciale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata; è stata dichiarata la competenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli e la causa è stata rinviata a tale giudice, in diversa composizione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione.
In caso di impugnazione della cartella, la competenza territoriale spetta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione che ha emesso l'atto, anche quando il ruolo sia stato formato da un ufficio tributario situato in un'altra provincia.
Art. 19, comma 1, lettera d), e comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Il ruolo e la cartella di pagamento sono considerati unitariamente quando il ruolo non sia stato precedentemente notificato e venga conosciuto dal contribuente soltanto attraverso la cartella. Gli eventuali vizi del ruolo possono quindi essere fatti valere impugnando la cartella.
Art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La contestazione deve essere proposta contro l'atto notificato entro il termine previsto; ciò consente di impugnare congiuntamente cartella e ruolo quando il ruolo sia stato conosciuto solo tramite la cartella, evitando il frazionamento della controversia tra giudici diversi.
Art. 59, commi 1, lettera a), e 2, d.lgs. n. 546/1992
La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata quando dichiara la competenza declinata dal primo giudice.
Se il giudice d'appello ritiene erronea la dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dal giudice di primo grado, non può decidere il merito, ma deve rimettere la causa al primo giudice.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è impugnata e il ruolo non era stato notificato autonomamente, ruolo e cartella devono essere trattati come un unico complesso impugnabile.
- La competenza territoriale si individua, in via generale, con riferimento alla sede dell'agente della riscossione che ha emesso e notificato la cartella, non alla sede dell'ufficio tributario che ha formato il ruolo.
- Questo criterio impedisce sia di dividere la controversia tra tribunali tributari diversi sia di lasciare al contribuente la scelta discrezionale del giudice territorialmente competente.
- Se il giudice d'appello corregge la decisione del primo giudice sulla competenza territoriale, deve normalmente rinviare la causa al primo giudice affinché decida il merito, senza pronunciarsi direttamente sulla controversia.
- La pronuncia riguarda principalmente la competenza processuale e non stabilisce se la pretesa tributaria fosse effettivamente dovuta: tale valutazione spetta al giudice di rinvio.
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