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Sentenza

Sentenza n. 454/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1484/2024 pubbl. il 05/09/2024 RG n. 2137/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202505125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con attribuzione di 500 euro per ciascun anno di servizio, oltre alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica con la relativa provvista economica, nonché al pagamento delle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito formalmente; Roma Capitale, anch'essa costituita, non risulta destinataria di statuizioni sostanziali nel dispositivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto la sentenza era stata correttamente notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notifica e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché non era controverso che il titolo giudiziale non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione; nessun compenso è stato riconosciuto per tale attività, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza presupposta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva; il TAR ha ritenuto tale condizione soddisfatta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, quando previsto, la notificazione del titolo giudiziale presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non contesta e non ha adempiuto a un giudicato che impone l'attivazione di un beneficio e il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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