Sentenza n. 12373/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - della deliberazione n. 115 dell’8 luglio 2024, avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative”, pubblicata all’albo pretorio on line del sito web istituzione del Comune dal 23-07-2024 al 07-08-2024, nella parte in cui la Giunta del Comune di Fiumicino ha deliberato di “individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 31/12/2024, coerente con quello di cui all’art. 3 della L 118/2022, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018”; - della deliberazione n. 127 del 31 luglio 2024 con cui la Giunta Comunale di Fiumicino ha riapprovato lo schema di disciplinare di gara di cui alla delibera n. 115/2024, emendandolo dagli errori materiali; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ove ancora lesivo della posizione soggettiva della ricorrente; nonché in via subordinata per il risarcimento - del danno per equivalente nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica; nonché in via ulteriormente subordinata - nell’ipotesi in cui il provvedimento – sostanzialmente – di autotutela dovesse essere considerato legittimo, per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’odierna ricorrente. (I mm.aa. – dep. 29/1/25) - della deliberazione n. 166 del 31 ottobre 2024 emessa dalla Giunta Comunale di Fiumicino, nella specifica parte in cui si è deliberato di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 30/09/2027, disposto dal DL 131/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018», pubblicata nell’albo pretorio on-line dall’8.11.2024 al 23.11.2024; nonché in via subordinata per il risarcimento - del danno per equivalente nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica; nonché in via ulteriormente subordinata - nell’ipotesi in cui il provvedimento – sostanzialmente – di autotutela dovesse essere considerato legittimo, per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’odierna ricorrente (II mm.aa. – 18/02/26) - della deliberazione n. 234 del 27 novembre 2025 emessa dalla Giunta Comunale di Fiumicino, nella specifica parte in cui si è deliberato di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 30/09/2027, disposto dalla l. 166/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della Legge 145/2018», pubblicata nell’albo pretorio on-line dal 28/11/2025 al 13/12/2025. nonché in via subordinata per il risarcimento - del danno per equivalente nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica; nonché in via ulteriormente subordinata - nell’ipotesi in cui il provvedimento – sostanzialmente – di autotutela dovesse essere considerato legittimo, per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta comunale di Fiumicino che hanno fissato dapprima al 31 dicembre 2024 e poi al 30 settembre 2027 il termine ultimo di conservazione delle concessioni demaniali marittime, includendovi la concessione della ricorrente con scadenza al 31 dicembre 2033
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per un complesso balneare e attività di ristorazione, aveva impugnato le deliberazioni comunali che avevano ricondotto anche il suo titolo concessorio tra le concessioni destinate a cessare prima della scadenza indicata nel titolo, per procedere a nuove gare. Deduceva: violazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 49 TFUE, degli artt. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e 37 del codice della navigazione, nonché dei principi affermati dalla Corte di giustizia e dall'Adunanza plenaria; sosteneva che la propria concessione non fosse una proroga automatica ex lege, ma fosse stata rilasciata o rinnovata all'esito di una procedura comparativa, con pubblicità, trasparenza, imparzialità e concorrenza. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 3, comma 2, della l. n. 118/2022, assumendo che le concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva dovessero conservare efficacia sino alla scadenza del titolo e comunque sino al 30 settembre 2027 se anteriore. Contestava il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la manifesta irragionevolezza, lo sviamento e l'ingiustizia manifesta. Infine denunciava che il Comune avesse sostanzialmente revocato o annullato d'ufficio il precedente provvedimento di rinnovo senza i presupposti, le garanzie partecipative e procedimentali previsti dalla legge n. 241/1990. Chiedeva, in subordine, il risarcimento del danno e, ulteriormente, l'indennizzo da revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati nella parte in cui includevano la concessione della ricorrente tra quelle da considerare in scadenza al 30 settembre 2027 e da riassegnare mediante procedure competitive. Il Collegio ha ritenuto decisivo che la precedente deliberazione comunale n. 123 del 31 ottobre 2024, con cui era stata dichiarata l'inesistenza delle concessioni demaniali turistico-ricreative con scadenza al 31 dicembre 2033, fosse stata annullata dalla stessa Sezione con la sentenza n. 6721 del 14 aprile 2026. Poiché il titolo della ricorrente, rilasciato all'esito di una procedura evidenziale, indicava quale scadenza il 31 dicembre 2033, esso non poteva essere assimilato alle proroghe automatiche oggetto delle deliberazioni comunali. La fondatezza della domanda di annullamento ha reso non necessario l'esame delle domande risarcitorie subordinate. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 12 direttiva 2006/123/CE
La ricorrente ha invocato la norma per sostenere la distinzione tra proroghe automatiche e concessioni affidate o rinnovate mediante una procedura effettivamente competitiva; il giudice ha deciso sulla base della precedente sentenza della Sezione senza sviluppare un'autonoma interpretazione nel testo esaminato.
art. 49 TFUE
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di libertà di stabilimento, concorrenza e trasparenza applicabili all'affidamento delle concessioni; il giudice ha fondato la decisione sulla qualificazione concreta del titolo concessorio e sulla precedente pronuncia della Sezione.
art. 3, comma 2, l. n. 118/2022
La ricorrente lo ha invocato per sostenere la conservazione dell'efficacia delle concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva sino alla scadenza prevista dal titolo; la sentenza accoglie il ricorso senza riportare un'autonoma esegesi della disposizione.
art. 18 regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, d.P.R. n. 328/1952
La disposizione è richiamata quale base della procedura comparativa attraverso la quale sarebbe stata rilasciata o rinnovata la concessione della ricorrente.
art. 37 codice della navigazione
La disposizione è richiamata insieme all'art. 18 del regolamento di esecuzione quale disciplina della procedura evidenziale di rilascio o rinnovo della concessione.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione delle deliberazioni comunali; il giudice non esamina autonomamente il motivo, ritenendo decisiva l'illegittima inclusione della concessione tra quelle in scadenza anticipata.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per la domanda subordinata di indennizzo in caso di revoca; la domanda non è stata esaminata per l'accoglimento della domanda principale.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per contestare un eventuale annullamento d'ufficio del precedente rinnovo; la sentenza non esamina autonomamente tale censura.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Utilizzato dal Collegio per richiamare, per relationem, le argomentazioni della precedente sentenza della Sezione n. 6721/2026.
Massime di principio
- Una concessione demaniale marittima rilasciata o rinnovata all'esito di una procedura evidenziale non può essere automaticamente assimilata alle proroghe ex lege e inclusa, senza ulteriore specifica valutazione, tra i titoli destinati a cessare anticipatamente per effetto della disciplina sulle concessioni balneari.
- Quando il titolo concessorio indica una specifica data di scadenza, l'amministrazione non può anticiparne gli effetti mediante un atto ricognitivo o programmatorio che lo ricomprenda tra le concessioni da riassegnare, se la legittimità del titolo e della relativa procedura evidenziale non è stata previamente validamente rimossa.
- L'annullamento di un provvedimento presupposto che aveva negato o dichiarato inesistente la scadenza risultante dal titolo concessorio incide sulla legittimità degli atti successivi che, sulla base di quella ricostruzione, anticipano la scadenza della concessione e ne dispongono la riassegnazione.
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