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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1153/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso: vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente censura la Corte d'appello per non aver adeguatamente motivato il diniego del beneficio; sostiene che la questione, già oggetto di gravame, non sarebbe stata affrontata in modo sufficiente nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione sul diniego della sospensione condizionale fosse adeguata, considerando anche la motivazione del giudice di primo grado che si fonde con quella d'appello (cd. "doppia conforme"). Il Tribunale aveva motivato il diniego sulla base della condotta antecedente e successiva al reato e dell'esistenza di carichi pendenti; l'appellante non ha prodotto elementi nuovi e il motivo d'appello è stato ritenuto generico e inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. nella conseguenza prevista per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma (euro 3.000,00) a favore della cassa delle ammende.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: il giudice che valuta la concedibilità della sospensione condizionale della pena non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi elencati dalla norma, potendo indicare quelli ritenuti prevalenti e fondare il giudizio prognostico anche su precedenti (anche non definitivi) e su elementi di condotta.

  • Giurisprudenza - principio della "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295/12/06/2019 e rich. Sez. V e Sez. III citate)

    «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado ... con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»

    Quando la sentenza d'appello riprende e si fonde con la motivazione di primo grado, entrambe le decisioni possono essere lette congiuntamente: la mancanza di rilievi nuovi nell'appello può rendere il motivo inammissibile per genericità, e la Cassazione può rilevare l'inammissibilità d'ufficio.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riafferma e si integra con la motivazione del giudice di primo grado (cd. "doppia conforme"), le due decisioni possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico corpo decisionale valutabile in Cassazione.
  • Per contestare il diniego della sospensione condizionale della pena è necessario confrontarsi specificamente con le ragioni del primo giudice e proporre elementi di fatto nuovi o argomentazioni precise; motivi generici o riproposizioni senza novità rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • Il giudice di merito può fondare il diniego della sospensione condizionale su elementi ritenuti prevalenti (es. condotte antecedenti e successive, carichi pendenti, precedenti), senza l'obbligo di esaminare tutte le circostanze possibili ai sensi dell'art. 133 c.p.; possono rilevare anche precedenti non definitivi ai fini prognostici.
  • La Cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del motivo di appello e, conseguentemente, dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione; ciò comporta di norma la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., una sanzione pecuniaria.
  • Chi impugna in sede d'appello o in Cassazione deve formulare motivi specifici e ben articolati, indicando espressamente in cosa la motivazione impugnata sarebbe carente o errata, e documentare eventuali elementi nuovi rispetto al primo grado.

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