Sentenza n. 94/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento e/o la revoca del decreto prot. n.-OMISSIS- del 7.08.2023, notificato il 21.08.2023, di rigetto dell’istanza diretta ad ottenere la licenza di porto fucile per uso tiro a volo e per l’annullamento di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi del suindicato ricorrente e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto il ricorso gerarchico contro il diniego del Questore al rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Il diniego era fondato sulla circostanza che il ricorrente, pur non convivendo con il fratello, abitava nello stesso immobile nel quale viveva anche quest’ultimo, gravato da una sentenza di patteggiamento per associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio e da plurime segnalazioni derivanti da tre controlli di polizia con soggetti pregiudicati. I due motivi di ricorso contestavano l’insufficienza e l’inaffidabilità della valutazione amministrativa sulla capacità del ricorrente di abusare delle armi. L’amministrazione ha inoltre richiamato, in giudizio, ulteriori circostanze ostative riferite al padre del ricorrente. Il TAR ha ritenuto tali elementi inammissibili perché integravano la motivazione del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale. Nel merito, pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione prognostica dell’affidabilità del richiedente e la possibilità di valorizzare anche indizi e circostanze non penalmente rilevanti, il ricorrente ha dedotto che il solo rapporto di parentela e la mera vicinanza abitativa al fratello non fossero sufficienti a fondare un giudizio attuale di pericolo, soprattutto in assenza di una puntuale istruttoria sui controlli di polizia e sulle concrete frequentazioni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda demolitoria. Il TAR ha dichiarato inammissibili le ulteriori circostanze ostative riferite al padre del ricorrente, poiché non contenute nella motivazione dell’atto impugnato e non integrabili dall’amministrazione in giudizio. Ha riconosciuto che il rilascio e il mantenimento del porto d’armi presuppongono l’assenza di dubbi, anche solo indiziari, sull’affidabilità del richiedente e che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità, esercitabile anche sulla base di valutazioni probabilistiche, fatti isolati significativi e condotte non penalmente rilevanti. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata mediante adeguata istruttoria, motivazione, coerenza logica e ragionevolezza. Nel caso concreto, il mero rapporto parentale, unitamente alla non dimostrata intensità dei rapporti di vicinato con il fratello, non consentiva di desumere un’attualità del pericolo di abuso. Inoltre, i reati attribuiti al fratello erano estranei all’uso delle armi e l’amministrazione non aveva chiarito gli esiti dei tre controlli di polizia, neppure dopo l’ordinanza istruttoria del TAR. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo dell’amministrazione di rinnovare l’attività amministrativa nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. La domanda risarcitoria è stata rigettata per mancanza di prova sia dell’an sia del quantum del danno. L’amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie spettanti sulla condanna alle spese.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca del porto d’armi possono fondarsi su un giudizio prognostico ampiamente discrezionale, anche basato su indizi, valutazioni probabilistiche, fatti isolati significativi e condotte non penalmente rilevanti, quando siano idonei a evidenziare un pericolo di abuso e a tutelare la sicurezza pubblica.
- L’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di autorizzazioni di polizia non esonera dall’obbligo di svolgere un’adeguata istruttoria e di esplicitare una motivazione coerente, logica e ragionevole sulle concrete circostanze dalle quali derivi l’inaffidabilità o la pericolosità del richiedente.
- Il mero rapporto di parentela con una persona gravata da precedenti o segnalazioni non può determinare automaticamente un giudizio negativo sull’affidabilità del richiedente il porto d’armi; occorre accertare e motivare la concreta intensità e attualità dei rapporti rilevanti ai fini della prognosi di abuso.
- La mera vicinanza abitativa o il rapporto di vicinato con un familiare ritenuto problematico, in assenza di elementi istruttori che dimostrino una frequentazione concreta e significativa, non è sufficiente a fondare un giudizio attuale di pericolo di abuso delle armi.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato mediante l’introduzione di ulteriori circostanze ostative non previamente esplicitate nell’atto.
- La domanda risarcitoria per illegittima attività amministrativa richiede la prova dell’esistenza del danno e della sua entità; in mancanza di prova dell’an e del quantum debeatur, essa deve essere rigettata.
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