Sentenza del 23/09/2016 n. 18669 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio perché nelle conclusioni era stato indicato il disconoscimento del diritto al rimborso, mentre il motivo effettivo riguardava la legittimità dell'accertamento induttivo e l'insussistenza della violazione del termine di notifica dell'accertamento. L'Agenzia ha sostenuto che si trattava di un mero refuso, non idoneo a rendere incerto l'oggetto dell'impugnazione, poiché dal complesso dell'atto risultava chiaramente la contestazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR. Secondo la Corte, l'atto di appello deve essere valutato nel suo complesso e non limitatamente alla parte delle conclusioni: se i motivi e l'esposizione dell'atto consentono di individuare con chiarezza la sentenza impugnata e l'oggetto della domanda, una discrasia nelle conclusioni dovuta a un errore materiale non determina l'inammissibilità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR di Napoli, che dovrà decidere nuovamente la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'appello tributario è ammissibile quando, valutando l'atto nel suo complesso, siano individuabili la sentenza impugnata, i motivi di censura e l'oggetto della domanda. Un errore materiale nelle conclusioni non comporta automaticamente l'inammissibilità se non crea una reale incertezza sull'impugnazione.
D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 15 e 22
I requisiti dell'atto di appello comprendono l'indicazione della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi dell'impugnazione e l'oggetto della domanda. Il principio è stato ritenuto applicabile anche alla disciplina successiva del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Codice di procedura civile, art. 164
La nullità per omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ricorre solo quando il petitum non sia individuabile nemmeno attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo; non sussiste quando l'oggetto risulti desumibile dalla parte espositiva e dai motivi.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Ha consentito di denunciare in cassazione la violazione delle norme processuali relative all'ammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- La validità e l'ammissibilità di un atto di impugnazione devono essere valutate considerando il suo contenuto complessivo, non una singola frase isolata o soltanto la sezione delle conclusioni.
- Una contraddizione tra motivi e conclusioni non determina necessariamente l'inammissibilità: se appare chiaramente riconducibile a un refuso e il giudice può comprendere quale decisione viene contestata e per quali ragioni, l'impugnazione deve essere esaminata nel merito.
- L'inammissibilità è giustificata quando l'errore rende oggettivamente incerto l'oggetto della domanda, i motivi di gravame o la decisione richiesta, non quando l'incertezza è soltanto formale e superabile mediante una lettura coordinata dell'atto.
- Chi redige un appello deve comunque indicare in modo coerente sentenza impugnata, motivi, richieste finali e risultato perseguito, perché una discrasia significativa può comportare l'inammissibilità se non è possibile ricostruire con certezza la volontà impugnatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18632 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18640 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18641 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18643 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18679 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18684 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →