Cassazione Civile, Ordinanza n. 37246/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata con cui un soggetto aveva riconosciuto un debito in favore dell'originaria attrice per una somma molto elevata, qualificata come prestito. Ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi del presunto debitore, questi hanno opposto il decreto contestando l'autenticità della scrittura e promovendo anche querela di falso in sede penale. Il Tribunale ha ritenuto prescritto il credito; la Corte d'appello ha escluso la prescrizione ma ha comunque rigettato la domanda di pagamento, ritenendo: a) non necessaria la sospensione necessaria del giudizio civile in attesa dell'esito del procedimento penale, perché il documento non era decisivo; b) inammissibile l'istanza di verificazione della scrittura per mancata produzione dell'originale, con conseguente inutilizzabilità del documento; c) in ogni caso, non provato il rapporto sottostante alla ricognizione di debito. Il ricorrente principale ha censurato la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità della verificazione e l'affermazione secondo cui gravava su di lui la prova del rapporto sottostante nonostante la ricognizione di debito. Gli intimati hanno resistito e proposto ricorso incidentale sul solo capo relativo alla prescrizione, poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sulla sospensione necessaria per difetto di prova della pendenza del procedimento pregiudicante e, comunque, perché il documento contestato non era decisivo. Ha dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che quando una scrittura privata prodotta in copia è disconosciuta nella sua autenticità, la parte che intende utilizzarla deve produrre l'originale per ottenere la verificazione; in difetto, il documento non è utilizzabile e la parte non può invocare la regola probatoria propria della ricognizione di debito, dovendo invece provare con altri mezzi l'esistenza del rapporto sottostante. Il ricorso incidentale, proposto solo in via condizionata, è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria del processo presuppone l'effettiva pendenza di un giudizio pregiudicante e la decisività della questione pregiudiziale per la definizione della causa; se il documento contestato non è decisivo, non vi è spazio per la sospensione.
artt. 216 e 271 c.p.c.
In caso di disconoscimento dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in copia, la parte che intenda avvalersene deve produrre l'originale per ottenere la verificazione; in mancanza, il documento non è utilizzabile come prova documentale e resta ferma soltanto la possibilità di provare il contenuto con i mezzi ordinari, nei limiti di ammissibilità.
art. 1988 c.c.
La ricognizione di debito opera come facilitazione probatoria solo se il documento è utilizzabile; se la scrittura non può essere valorizzata perché disconosciuta e non verificata, non si applica la regola di inversione dell'onere probatorio tipica della ricognizione.
art. 2697 c.c.
Quando la ricognizione di debito non sia utilizzabile, torna a gravare sul preteso creditore l'onere di provare il rapporto sottostante e il proprio diritto al pagamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di rigetto del ricorso giustifica, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se una scrittura privata prodotta in copia viene disconosciuta nella sua autenticità, la parte che vuole utilizzarla in giudizio deve produrre l'originale per poter chiedere la verificazione; in difetto, il documento non può essere posto a base della decisione come prova documentale.
- La regola probatoria propria della ricognizione di debito presuppone che il documento sia effettivamente utilizzabile; se la scrittura è inutilizzabile per mancata verificazione, il creditore deve provare con gli ordinari mezzi l'esistenza del rapporto sottostante.
- La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità non può essere disposta quando la questione dedotta nel diverso giudizio non sia decisiva per la definizione della controversia civile, oltre che quando non sia adeguatamente provata la pendenza del procedimento pregiudicante.
- Quando viene meno l'efficacia probatoria di una ricognizione di debito contestata, il giudice può decidere sulla base degli altri elementi di causa, senza che ciò integri inversione dell'onere della prova.
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