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Sentenza

Sentenza n. 6996/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera n. 409/22/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo “Autorità” o “AGCom”) il 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche», con il relativo allegato A («Relazione Tecnico Finanziaria»), resi disponibili sul sito web dell'Autorità il 17 gennaio 2023 (doc. 2); b) della delibera n. 416/22/CONS, adottata dall'Autorità il 24 novembre 2022, recante «Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023», con i relativi allegati A («Fac Simile» del Modello telematico) e B («Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023»), resi disponibili sul sito web dell'Autorità il 17 gennaio 2023 (doc. 3); c) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: c.1) la delibera AGCom n. 223/12/CONS e s.m.i., recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.2) la delibera AGCom n. 17/98 del 16 giugno 1998 e s.m.i., recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.3) la delibera AGCom n. 261/21/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»; c.4) la delibera AGCom n. 208/22/CONS, recante «Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati (doc. 4), ivi compresa la «Relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2021» (doc. 5); c.5) la delibera AGCom n. 297/22/CONS, recante «Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - anno 2021», ed il suo Allegato 1 (doc. 6); c.6) la delibera AGCom n. 616/20/CONS, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media», peraltro già impugnata dall'odierna ricorrente, dinanzi a codesto Tar, con il ricorso r.g. n. 4211/2021; c.7) la delibera n. 464/22/CONS, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio 2023», con i relativi allegati (doc. 7), nonché il documento denominato «Bilancio di previsione 2023 – Relazione illustrativa» (doc. 8); c.8) la delibera AGCom n. 457/22/CONS, recante «Piano di programmazione finanziaria 2023-2025», con i relativi allegati; c.9) il provvedimento (anche tacito) di approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della citata delibera AGCom n. 409/22/CONS, ai sensi dell'art. 1, co. 65, l. n. 266/2005; c.10) l'art. 2 dell'Allegato A alla delibera AGCom n. 666/08/CONS (“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”) e s.m.i., con i relativi allegati e moduli, così come modificato, tra l'altro, dalla delibera AGCom n. 608/10/CONS, recante “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla Delibera n. 666/08/CONS” (doc. 9). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SKY ITALIA S.R.L. il 6 febbraio 2025: per la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione: d) della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche “Autorità” o “AGCom”) n. 453/24/CONS, avente ad oggetto «Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Anno 2023» e del suo Allegato 1, resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 12 dicembre 2024 (doc. 16: la numerazione segue quella adottata in precedenza); e) di tutti gli atti e i provvedimenti comunque presupposti, coevi, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: e.1) la delibera dell’Autorità 17/98 del 16 giugno 1998 e s.m.i., avente ad oggetto «Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità», con i relativi allegati, ivi compreso, in particolare, l’allegato B («Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità»); e.2) la delibera AGCom n. 223/12/CONS e s.m.i., recante «Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS; e.3) la delibera AGCom n. 382/24/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»; e.4) la delibera AGCom n. 409/22/CONS, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche», peraltro già impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio; e.5) la delibera AGCom n. 464/22/CONS, recante «Bilancio di previsione per l’esercizio 2023 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », con i relativi allegati; e.6) la delibera AGCom n. 101/23/CONS, recante «Prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2023», con i relativi allegati; e.7) la delibera AGCom n. 267/23/CONS, recante «Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2023», con i relativi allegati; e.8) la delibera AGCom n. 333/23/CONS, recante «Terza variazione al bi-lancio di previsione dell’esercizio 2022», con i relativi allegati; e.9) la delibera AGCom n. 307/24/CONS, recante «Approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2023», con i relativi allegati (doc. 17), ivi compresa la «Relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2023» (doc. 18); e.10) gli «esiti della rendicontazione relativa alle spese sostenute nel 2023 per lo svolgi-mento delle competenze istituzionali riconducili all’articolo 16 del CCE», asseritamente riportata nell’allegato alla citata delibera n. 453/24/CONS; e.11) in ogni caso, tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nei confronti dei quali, ad ogni buon conto, nuovamente ci si grava e qui di seguito trascritti con lo stesso ordine alfabetico ivi utilizzato: a) la delibera n. 409/22/CONS, adottata dall’Autorità il 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche», con il relativo allegato A («Relazione Tecnico Finanziaria»), resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 17 gennaio 2023 (doc. 2); b) la delibera n. 416/22/CONS, adottata dall’Autorità il 24 novembre 2022, recante «Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023», con i relativi allegati A («Fac Simile» del Modello telematico) e B («Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023»), resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 17 gennaio 2023 (doc. 3); c) tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: c.1) la delibera AGCom n. 223/12/CONS e s.m.i., recante «Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.2) la de-libera AGCom n. 17/98 del 16 giugno 1998 e s.m.i., recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.3) la delibera AGCom n. 261/21/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»; c.4) la delibera AGCom n. 208/22/CONS, recante «Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati (doc. 4), ivi compresa la «Relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2021» (doc. 5); c.5) la delibera AGCom n. 297/22/CONS, recante «Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - anno 2021», ed il suo Allegato 1 (doc. 6); c.6) la delibera AGCom n. 616/20/CONS, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2021 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media», peraltro già impugnata dall’odierna ricorrente, dinanzi a codesto Tar, con il ricorso r.g. n. 4211/2021; c.7) la delibera n. 464/22/CONS, recante «Bilancio di previsione per l’esercizio 2023», con i relativi allegati (doc. 7), nonché il documento denominato «Bilancio di previsione 2023 – Relazione illustrativa» (doc. 8); c.8) la delibera AGCom n. 457/22/CONS, recante «Piano di programmazione finanziaria 2023-2025», con i relativi allegati; c.9) il provvedimento (anche tacito) di approvazione da parte del Presi-dente del Consiglio dei ministri, della citata delibera AGCom n. 409/22/CONS, ai sensi dell’art. 1, co. 65, l. n. 266/2005; c.10) l’art. 2 dell’Allegato A alla delibera AGCom n. 666/08/CONS (“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”) e s.m.i., con i relativi allegati e moduli, così come modificato, tra l’altro, dalla delibera AGCom n. 608/10/CONS, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla Delibera n. 666/08/CONS” (doc. 9).

Giustizia amministrativa202305539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere AGCom n. 409/22/CONS e n. 416/22/CONS, relative alla misura, al versamento e alle modalità di dichiarazione del contributo dovuto per il 2023 dagli operatori delle comunicazioni elettroniche, nonché delibera n. 453/24/CONS sul rendiconto dei costi per il 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto plurime violazioni della disciplina unionale e nazionale sui diritti amministrativi gravanti sugli operatori di comunicazioni elettroniche, degli artt. 3, 23, 41, 53, 81, 97 e 117 Cost., delle norme sulla copertura finanziaria dell'AGCom e dei principi di proporzionalità, trasparenza, obiettività, buon andamento e riserva di legge. In particolare, ha contestato che l'Autorità avesse determinato il contributo sulla base di un rendiconto e di una relazione tecnica privi di una dettagliata individuazione dei costi effettivamente riferibili alle attività finanziabili ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, poi trasposto nell'art. 16 della direttiva 2018/1972 e nell'art. 16 d.lgs. n. 259/2003. Sono state censurate l'inclusione di costi relativi alla tutela dei consumatori, alla predisposizione di pareri per l'AGCM, alla Direzione studi, ricerche e statistiche, al Contact Center e al Segretariato generale, nonché l'utilizzazione di costi generali e di un avanzo di amministrazione senza adeguata dimostrazione del necessario nesso con le attività regolatorie finanziabili. La ricorrente ha inoltre contestato l'individuazione dei soggetti obbligati al contributo, l'insufficiente determinatezza delle attività e dei ricavi assoggettati, l'ampliamento della platea degli operatori tenuti all'iscrizione al ROC, l'imputazione dei ricavi complessivi e l'assenza di una riduzione del contributo in presenza di avanzi. In via subordinata sono state prospettate questioni di incompatibilità dell'art. 16 d.lgs. n. 259/2003 con il diritto UE e con la Costituzione. Con i motivi aggiunti è stata dedotta anche l'illegittimità derivata della delibera AGCom n. 453/24/CONS, poiché il rendiconto 2023 avrebbe incluso contributi riscossi in forza degli atti già censurati.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio in attesa della definizione di appelli relativi a fattispecie analoghe, affermando che il rinvio della trattazione è ammesso solo in casi eccezionali e per gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa; la pendenza di giudizi analoghi non attribuisce alle parti un diritto al rinvio. Nel merito, ha accolto il ricorso principale rilevando, con valore assorbente, il difetto di istruttoria e di motivazione della delibera n. 409/22/CONS. L'AGCom non aveva indicato, per ciascuna funzione e voce di costo considerata, gli elementi idonei a dimostrare il necessario nesso con le attività amministrative finanziabili ai sensi dell'art. 12 della direttiva autorizzazioni, ora art. 16 della direttiva 2018/1972. Il Collegio ha ritenuto insufficienti sia il generico richiamo al beneficio arrecato al mercato e agli operatori, sia la ripartizione percentuale dei costi in macro-aree, in assenza di una puntuale dimostrazione del collegamento tra i costi e le attività ammissibili. In particolare, non risultavano adeguatamente giustificate le spese relative ai pareri resi all'AGCM, alla Direzione tutela dei consumatori, alla Direzione studi, ricerche e statistiche, al Contact Center e al Segretariato generale. Il giudice ha inoltre osservato che l'Amministrazione non aveva colmato tali carenze neppure nel processo mediante specifiche controdeduzioni. Quanto ai motivi aggiunti, è stata accolta la censura di illegittimità derivata della delibera n. 453/24/CONS: il rendiconto 2023 aveva infatti preso a base anche contributi riscossi in forza degli atti annullati. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto accolti nei limiti indicati in motivazione, con annullamento degli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 direttiva 2002/20/CE

    i diritti amministrativi possono essere imposti solo per i servizi amministrativi svolti dalle ANR a favore degli operatori di comunicazioni elettroniche e non possono comprendere altre voci di spesa

    I diritti amministrativi devono essere limitati ai costi complessivi delle attività amministrative specificamente finanziabili, secondo criteri di proporzionalità, obiettività e trasparenza; ogni voce deve essere collegata in modo puntuale alle attività ammissibili.

  • art. 16 direttiva 2018/1972

    La disciplina del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche conferma i limiti sostanziali e gli obblighi di trasparenza e rendicontazione già previsti dalla direttiva autorizzazioni.

  • art. 16 d.lgs. n. 259/2003

    La norma nazionale costituisce la base per la riscossione dei diritti amministrativi, ma deve essere applicata in conformità alla disciplina unionale, imponendo la dimostrazione analitica dei costi riferibili alle attività finanziabili.

  • art. 1, commi 65 e 66, l. n. 266/2005

    La disciplina del contributo dovuto all'AGCom non esonera l'Autorità dall'obbligo di individuare e motivare puntualmente i costi ammissibili e i soggetti tenuti al versamento.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali

    La pendenza di un giudizio di appello relativo a una fattispecie analoga non giustifica di per sé il rinvio; occorrono situazioni eccezionali e gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa.

  • art. 88 c.p.a.

    Il giudice richiama, ai fini motivazionali, quanto già affermato dallo stesso TAR in precedenti pronunce relative alla medesima delibera.

Massime di principio

  • I diritti amministrativi posti a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche possono finanziare esclusivamente i costi delle attività amministrative dell'autorità nazionale di regolazione strettamente pertinenti alle funzioni indicate dalla disciplina unionale; non possono essere utilizzati per coprire genericamente tutte le spese di funzionamento dell'autorità.
  • La determinazione del contributo deve essere preceduta da un'istruttoria e da una motivazione che consentano di ricondurre analiticamente ciascuna funzione e ciascuna voce di costo alle attività amministrative finanziabili; una ripartizione meramente percentuale o per macro-aree, priva di supporto oggettivo e di specifico collegamento funzionale, non è sufficiente.
  • Il generico rilievo che una determinata attività renda il mercato più trasparente, dinamico o competitivo e avvantaggi indistintamente tutti gli operatori non dimostra, secondo il criterio della stretta pertinenza, che i relativi costi siano finanziabili mediante i diritti amministrativi gravanti sugli operatori di comunicazioni elettroniche.
  • Le carenze di istruttoria e motivazione dell'amministrazione non possono essere superate in giudizio mediante affermazioni generiche o argomentazioni non riferite puntualmente alle contestazioni del ricorrente; l'autorità deve dimostrare specificamente il nesso tra i costi inclusi nel contributo e le attività ammissibili.
  • Il rendiconto successivo è illegittimo per derivazione se determina la situazione finanziaria del settore includendo contributi riscossi in forza di atti impositivi già annullati per illegittimità della relativa istruttoria e motivazione.
  • Nel processo amministrativo la pendenza di un appello relativo a una fattispecie analoga non attribuisce alle parti un diritto al rinvio dell'udienza; il rinvio è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali e di gravi ragioni incidenti sull'effettività del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Sanzioni amministrative pecuniarieDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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