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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34665/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generico l’unico motivo e rilevando che la Corte d’appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo non specifica gli altri reati ascritti né la pena complessiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 21 ottobre 2025 della Corte d’appello di Firenze, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 337 c.p. e per gli altri reati ascritti. Con l’unico motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha giudicato la censura generica e non consentita in sede di legittimità, in rapporto alla motivazione d’appello: pena base fissata in misura pari al minimo edittale, aumenti per continuazione contenuti, recidiva motivata valorizzando i plurimi precedenti penali e la capacità a delinquere e pericolosità sociale desunte dal fatto in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e per gli altri reati ascrittigli

    La disposizione identifica uno dei reati per i quali la condanna era stata confermata; la decisione di legittimità non affronta nel merito la configurabilità del reato.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che censura il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, quando questa espone in modo logico e coerente le ragioni della determinazione della pena.
  • La determinazione della pena base al minimo edittale e di aumenti contenuti per la continuazione, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante censure generiche.
  • La recidiva può essere motivata valorizzando i plurimi precedenti penali e la valutazione che il fatto oggetto del giudizio manifesti una più intensa capacità a delinquere e pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaContinuazione

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