Ordinanza n. 8826/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a) dei decreti di rigetto emessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle istanze dei ricorrenti dirette al riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno (classe di concorso ADSS), ovvero per le attività di sostegno riferita al grado di istruzione secondaria di secondo grado, il cui titolo di accesso è il diploma ITP, conseguiti presso il Kolegji Universitar WISDOM (Tirana, Albania) – “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” (trad. “Master di Educazione Speciale per l’Istruzione Preuniversitaria”) – comunicati in data come da Allegato 1; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi preavvisi ex art. 10- bis l. 241/1990 e richieste/pareri endoprocedimentali; e, per l’effetto, per l’ordine all’Amministrazione resistente di: c) procedere al riesame comparativo nel merito dei percorsi formativi dei ricorrenti ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, con puntuale comparazione (ECTS, contenuti, tirocinio, esame) rispetto ai parametri del D.M. 249/2010; d) applicare, ove ritenute necessarie, misure compensative ex art. 22 d.lgs. 206/2007 (prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento) in luogo del diniego; e) in ulteriore subordine, ammettere i ricorrenti al TFA Sostegno con riconoscimento/abbreviazione dei crediti/tirocinio già maturati. f) Ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a., si chiede la sospensione cautelare degli atti impugnati, con ogni consequenziale provvedimento, ai fini di permettere ai ricorrenti la partecipazione con riserva alle procedure scolastiche (GPS, convocazioni, conferimenti di incarico), atteso il periculum in mora derivante dall’immediata perdita di chance lavorative e retributive non recuperabili in esito al giudizio, nonché il fumus boni iuris risultante dalle censure articolate (difetto di comparazione sostanziale e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento di titoli esteri di specializzazione per il sostegno conseguiti presso un istituto universitario albanese
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i decreti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato il riconoscimento dei titoli esteri denominati "Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar", ritenendo che tali qualifiche non fossero valutabili perché non presenti nella banca dati ASCAL, in applicazione della Raccomandazione EQF del 22 maggio 2017 cui l'Albania ha aderito. Sono state dedotte cinque censure di violazione di legge, dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla necessità di una comparazione effettiva dei percorsi formativi e sull'eventuale applicazione di misure compensative, nonché di eccesso di potere e violazione degli artt. 2, 3 e 10-bis l. 241/1990. I ricorrenti hanno chiesto il riesame comparativo dei percorsi formativi ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, l'applicazione di eventuali misure compensative e, in subordine, l'ammissione al TFA sostegno con riconoscimento dei crediti o del tirocinio già maturati. In sede cautelare hanno invocato il periculum in mora connesso alla perdita di occasioni lavorative e retributive e il fumus derivante dall'omessa comparazione sostanziale e dalla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Quattro ricorrenti hanno successivamente rinunciato al giudizio; altri due hanno depositato rinuncia dopo il trattenimento della causa in decisione. Per i quattro ricorrenti rimasti il giudice ha rilevato la necessità di verificare la permanenza dell'interesse, anche in ragione dell'attivazione del secondo ciclo dei percorsi INDIRE.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ordinato ai ricorrenti Gennaro Chiariello, Angela D'Augello, Maria Stella Fedele e Samira Scicolone di dichiarare entro trenta giorni dal deposito o dalla comunicazione dell'ordinanza se permanga l'interesse alla decisione, considerata anche l'attivazione del secondo ciclo dei percorsi INDIRE e le rinunce medio tempore intervenute. Ha confermato, nelle more, il decreto cautelare n. 702 del 2 febbraio 2026 limitatamente alle posizioni di Valerio Russo, Salvatore Schella e Francesco Spiezie, titolari di contratti di insegnamento sul sostegno in corso. Ha fissato la trattazione del merito alla pubblica udienza del 18 dicembre 2026 e riservato le spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
artt. 55 e 56 c.p.a.
Disciplinano la tutela cautelare, richiesta dai ricorrenti anche in via monocratica.
artt. 2, 3 e 10-bis l. 241/1990
Invocati dai ricorrenti in relazione alle garanzie procedimentali e alla partecipazione al procedimento.
direttiva 2005/36/CE
Indicata dai ricorrenti quale parametro per il riesame comparativo dei titoli professionali esteri.
d.lgs. 206/2007
Indicato quale disciplina applicabile al riconoscimento delle qualifiche professionali estere e all'eventuale imposizione di misure compensative ai sensi dell'art. 22.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Richiamato per chiedere, in luogo del diniego, una prova attitudinale e/o un tirocinio di adattamento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, alcuni ricorrenti rinunciano agli atti e sopravvengono circostanze potenzialmente incidenti sull'utilità della decisione, il giudice può imporre agli altri ricorrenti una dichiarazione sulla permanenza dell'interesse entro un termine assegnato, prima di definire la causa nel merito.
- La misura cautelare già adottata può essere confermata nelle more della definizione del giudizio limitatamente alle posizioni per le quali risulti documentata la titolarità di un contratto di insegnamento in corso e permanga l'esigenza di tutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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