Sentenza n. 1061/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'accertamento dell’inadempimento del Comune di Medicina (BO) alle obbligazioni assunte con l’accordo procedimentale ex art.18, L.R.E.R. n.20/2000, sottoscritto in data 28/11/2011, E PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA della risoluzione dell’accordo procedimentale ex art.18, L.R.E.R., sottoscritto in data 28/11/2011, per inadempimento del Comune di Medicina, NONCHÉ PER: 1) accertare l’inadempimento del Comune di Medicina alle obbligazioni assunte con l’accordo procedimentale ex art.18 L.R.E.R. n.20/2000, sottoscritto in data 28/11/2011; 2) dichiarare la risoluzione dell’accordo procedimentale ex art.18, L.R. E.R. 24/3/2000, n. 20, sottoscritto in data 28/11/2011, per inadempimento del Comune di Medicina; 3) condannare il Comune di Medicina in favore della società C Holding S.r.l., avente causa della Cooperativa Edil Strade Imolese società cooperativa: a) in via principale (con risarcimento in parte in forma specifica): alla restituzione delle aree acquisite gratuitamente dal Comune mediante D.C.C. n.53 in data 1/7/2013, con l’originale destinazione edificatoria del P.P. attuativo al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale cagionati alla Cooperativa Edil Strade Imolese società cooperativa e per e con essa alla società C Holding S.r.l., avente causa della medesima, dall’inadempimento del Comune di Medicina all’Accordo procedimentale ex art.18 L.R.E.R. n.20/2000 in data 28/11/2011, I° per la capacità edificatoria di mq.900 mq. di Superficie Utile (Su) di edilizia residenziale libera (oltre alla Superficie accessoria che la stessa matura pari al 60% della stessa e quindi pari 540 mq. di Sa), riconosciute ma mai concesse per non essere mai stati approvati i nuovi strumenti urbanistici in esso previsti; al controvalore di €uro 504.900,00 e/o al maggiore e/o minor valore che verrà accertato in corso di causa: II° per le maggiori dotazioni realizzate nel Comparto C2 14 “Area Preta” al valore di €.150.000,00 e/o al maggiore e/o minor valore che verrà accertato in corso di causa; III° per la maggiore incidenza economica al mq. di capacità edificatoria realizzata delle urbanizzazioni, dirette ed indirette, già previste nel Piano Particolareggiato attuativo del Comparto C2 14 “Area Preta”, rispetto alla minore incidenza economica al mq. di capacità edificatoria originariamente prevista nel Comparto prima della decurtazione dei 900 mq. di Su (Superficie Utile), oltre alla relativa Superficie accessoria di mq.540 che la stessa produce di diritto, di edilizia residenziale libera convenuta con l’Accordo ex art.18 sottoscritto col Comune di Medicina, unico inadempiente rispetto al medesimo, al valore che ci si riserva di quantificare, allegare e documentare in corso di giudizio; IV° per oneri e costi di demolizione del parcheggio e delle maggiori urbanizzazioni richieste dal Comune di Medicina. b) in via subordinata (con risarcimento per equivalente): al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale cagionati alla Cooperativa Edil Strade Imolese società cooperativa e per e con essa alla società C Holding S.r.l., avente causa della medesima, dall’inadempimento del Comune di Medicina all’Accordo procedimentale ex art.18 L.R.E.R. n.20/2000 in data 28/11/2011: I° per il valore dell’area indebitamente ceduta gratuitamente al Comune in base all’Accordo inadempiuto dal solo Comune di Medicina il cui valore ci si riserva di quantificare in corso di causa; II° per la capacità edificatoria di mq.900 mq. di Superficie Utile (Su) di edilizia residenziale libera (oltre alla Superficie accessoria che la stessa matura pari al 60% della stessa e quindi pari 540 mq. di Sa), riconosciute ma mai concesse per non essere mai stati approvati i nuovi strumenti urbanistici in esso previsti; al controvalore di €uro 504.900,00 e/o al maggiore e/o minor valore che verrà accertato in corso di causa: III° per le maggiori dotazioni realizzate nel Comparto C2 14 “Area Preta” al valore di €.150.000,00 e/o al maggiore e/o minor valore che verrà accertato in corso di causa; IV° per la maggiore incidenza economica al mq. di capacità edificatoria realizzata delle urbanizzazioni, dirette ed indirette, già previste nel Piano Particolareggiato attuativo del Comparto C2 14 “Area Preta”, rispetto alla minore incidenza economica al mq. di capacità edificatoria originariamente prevista nel Comparto prima della decurtazione dei 900 mq. di Su (Superficie Utile), oltre alla relativa Superficie accessoria di mq.540 che la stessa produce di diritto, di edilizia residenziale libera convenuta con l’Accordo ex art.18 sottoscritto col Comune di Medicina, unico inadempiente rispetto al medesimo, al valore che ci si riserva di quantificare, allegare e documentare in corso di giudizio, V° per oneri e costi di demolizione del parcheggio e delle maggiori urbanizzazioni richieste dal Comune di Medicina; 4) od in via di ulteriore subordine (con risarcimento e/o comunque quantomeno indennizzo, per equivalente): al ristoro dei danni cagionati alla Cooperativa Edil Strade Imolese società cooperativa e per e con essa alla società C Holding S.r.l., avente causa della medesima, per inosservanza da parte del Comune di Medicina e dei suoi organi dei doveri di buona fede e correttezza dettati dalla nostra Carta Costituzionale con riferimento agli impegni dallo stesso assunti con l’Accordo procedimentale ex art.18 L.R. E.R. n.20/2000 del 28/11/2011: I° per il valore dell’area indebitamente ceduta gratuitamente al Comune in base all’Accordo inadempiuto dal solo Comune di Medicina il cui valore ci si riserva di quantificare in corso di causa; II° per la capacità edificatoria di mq.900 mq. di Superficie Utile (Su) di edilizia residenziale libera (oltre alla Superficie accessoria che la stessa matura pari al 60% della stessa e quindi pari 540 mq. di Sa), riconosciute ma mai concesse per non essere mai stati approvati i nuovi strumenti urbanistici in esso previsti; al controvalore di €uro 504.900,00 e/o al maggiore e/o minor valore che verrà accertato in corso di causa: III° per le maggiori dotazioni realizzate nel Comparto C2 14 “Area Preta” al valore di €.150.000,00 e/o al maggiore e/o minor valore che verrà accertato in corso di causa; IV° per la maggiore incidenza economica al mq. di capacità edificatoria realizzata delle urbanizzazioni, dirette ed indirette, già previste nel Piano Particolareggiato attuativo del Comparto C2 14 “Area Preta”, rispetto alla minore incidenza economica al mq. di capacità edificatoria originariamente prevista nel Comparto prima della decurtazione dei 900 mq. di Su (Superficie Utile), oltre alla relativa Superficie accessoria di mq.540 che la stessa produce di diritto, di edilizia residenziale libera convenuta con l’Accordo ex art.18 sottoscritto col Comune di Medicina, unico inadempiente rispetto al medesimo, al valore che ci si riserva di quantificare, allegare e documentare in corso di giudizio, V° per oneri e costi di demolizione del parcheggio e delle maggiori urbanizzazioni richieste dal Comune di Medicina; 5) od in via di estremo subordine: qualora, in denegata ipotesi, non dovesse riscontrarsi alcuna illegittimità nel comportamento dell’Amministrazione comunale, disporre il rimborso alla società C Holding S.r.l., avente causa della Cooperativa Edil Strade Imolese società cooperativa a ristoro di quanto dalla stessa speso per la realizzazione del parcheggio e delle ulteriori urbanizzazioni richieste dal Comune, rinunziato per la capacità edificatoria in decollo, e ceduto gratuitamente all’Amministrazione comunale di quanto verrà accertato in corso di causa essere stato comunque indebitamente introitato dalla Amministrazione comunale di Medicina nei limiti appunto quantomeno dell’indebito arricchimento; 6) in ogni caso, condannare il Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Medicina, arch. Sisto Astarita, solidalmente col Comune medesimo, al risarcimento del danno patito da C Holding S.r.l., quale avente causa della Cooperativa Edil Strade Imolese società cooperativa, derivante dalle condotte illecite e illegittime da questo poste in essere, avendo, col proprio comportamento, contribuito a rendere definitivo ed irreversibile l’inadempimento comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Comune agli obblighi assunti con l'accordo procedimentale urbanistico del 28 novembre 2011 e mancata attuazione della capacità edificatoria trasferita
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore urbanistico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento del Comune di Medicina agli obblighi assunti con un accordo procedimentale stipulato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000, la risoluzione dell'accordo, la restituzione delle aree cedute gratuitamente e il risarcimento dei danni. L'accordo prevedeva che la dante causa della ricorrente rinunciasse a 900 mq di superficie utile edificatoria già attribuita a un comparto, realizzasse ulteriori opere e dotazioni territoriali e cedesse gratuitamente le aree e le opere al Comune; in contropartita, il Comune si era obbligato a consentire la realizzazione della medesima capacità edificatoria in altra area del territorio comunale e ad approvare gli strumenti urbanistici necessari entro sei anni. La ricorrente ha dedotto che il Comune aveva ricevuto le aree e le opere, ma non aveva individuato l'area alternativa né approvato tempestivamente gli strumenti urbanistici. Ha inoltre dedotto la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione dell'accordo e chiesto, in via subordinata, il risarcimento per equivalente, l'indennizzo o il rimborso delle spese sostenute. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione di una deliberazione comunale successiva, l'inefficacia dell'accordo per mancato recepimento consiliare e l'imputabilità dell'inadempimento alla ricorrente, che aveva perso la disponibilità dell'area destinata all'atterraggio della capacità edificatoria. Il TAR ha inoltre esaminato d'ufficio la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta direttamente contro il responsabile del servizio comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente alla domanda risarcitoria proposta personalmente contro il responsabile del Servizio Urbanistica, ritenendo competente il giudice ordinario ai sensi dell'art. 28 Cost.; la giurisdizione amministrativa esclusiva permane invece per le pretese rivolte contro il Comune. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che la domanda riguarda diritti soggettivi derivanti da un accordo e soggiace ai termini di prescrizione, non a quelli decadenziali per l'impugnazione degli atti. Ha affermato la piena efficacia dell'accordo del 2011: il mancato recepimento nella deliberazione consiliare dello strumento urbanistico non ne determina l'inefficacia, poiché l'accordo è fonte immediata di obblighi reciproci, salva la possibilità di recesso o revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con corresponsione dell'indennizzo. Nel merito, ha ritenuto che l'accordo non ponesse esclusivamente a carico del privato l'obbligo di reperire l'area di atterraggio della capacità edificatoria. La clausola che consentiva l'individuazione di un'area diversa di comune intesa imponeva a entrambe le parti un dovere di cooperazione. Pur riconoscendo una perdita di disponibilità dell'area riconducibile alla dante causa della ricorrente, il Collegio ha ritenuto prevalente l'inadempimento del Comune, che, dopo avere acquisito gratuitamente aree e opere, non aveva cooperato alla ricerca di un'area alternativa né approvato gli strumenti urbanistici necessari. Ha quindi dichiarato risolto l'accordo per inadempimento e condannato il Comune alla restituzione delle aree cedute, previa riduzione in pristino, ritenendo priva di causa la cessione gratuita per effetto retroattivo della risoluzione. Ha inoltre riconosciuto la reviviscenza della capacità edificatoria originariamente attribuita al comparto. La domanda risarcitoria per le maggiori dotazioni realizzate è stata accolta solo parzialmente: l'importo richiesto di 150.000 euro è stato ridotto a 50.000 euro, oltre interessi dal 28 novembre 2017, per concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. È stata respinta la domanda di risarcimento per equivalente relativa alla perdita della capacità edificatoria, in ragione della restituzione e reviviscenza dei diritti edificatori e del concorso colposo della ricorrente. Il ricorso è stato quindi accolto in parte; il Comune è stato condannato anche alle spese di lite per 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 18 l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000
Gli accordi con i privati aventi a oggetto contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica costituiscono fonte di obblighi reciproci; il loro mancato recepimento nello strumento urbanistico non ne determina l'inefficacia.
art. 11 l. 241/1990
i principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili
Agli accordi amministrativi si applicano, in quanto compatibili, i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, compresi buona fede, cooperazione, adempimento, risoluzione e responsabilità contrattuale.
art. 11, comma 4, l. 241/1990
L'amministrazione conserva il potere di recedere dall'accordo per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con gli effetti indennitari previsti dalla legge.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il recesso o la revoca dell'accordo per sopravvenute ragioni di pubblico interesse comportano l'obbligo di corresponsione dell'indennizzo.
art. 42 TUEL
La competenza consiliare sugli strumenti urbanistici non incide, secondo la decisione, sulla validità ed efficacia immediata dell'accordo procedimentale stipulato dall'amministrazione.
art. 28 Cost.
Le domande risarcitorie proposte direttamente contro il funzionario pubblico a titolo personale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 1458 c.c.
La risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti e determina la restituzione delle prestazioni eseguite; nel caso concreto fonda la restituzione delle aree cedute gratuitamente e la reviviscenza della capacità edificatoria preesistente.
art. 1227 c.c.
Il risarcimento deve essere ridotto quando il creditore abbia concorso colposamente alla produzione del danno; il TAR ha applicato tale criterio riducendo il risarcimento per le maggiori dotazioni da 150.000 a 50.000 euro.
art. 4 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Gli accordi operativi della fase transitoria devono tenere conto degli accordi con i privati stipulati anteriormente ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 20/2000.
art. 38 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
L'accordo operativo attuativo del PUG è distinto dall'accordo operativo della fase transitoria disciplinato dall'art. 4 della medesima legge.
artt. 2933, comma 2, e 2058, comma 2, c.c.
La destinazione dei beni al patrimonio indisponibile può rilevare rispetto alla restituzione o alla reintegrazione, ma nel caso concreto il Comune non ha provato tale destinazione.
Massime di principio
- Gli accordi procedimentali urbanistici stipulati ai sensi dell'art. 18 della l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000, quali species degli accordi amministrativi ex art. 11 l. 241/1990, sono fonte immediata di obblighi reciproci e non diventano inefficaci per il solo mancato recepimento nella deliberazione consiliare di adozione dello strumento urbanistico cui accedono.
- Quando un accordo urbanistico prevede che l'area di localizzazione della capacità edificatoria possa essere individuata anche mediante un'intesa successiva tra amministrazione e privato, il reperimento dell'area costituisce obbligazione di cooperazione gravante su entrambe le parti e non condizione o obbligo inderogabile posto esclusivamente a carico del privato.
- Nella valutazione dell'inadempimento reciproco di un accordo amministrativo devono essere comparate le condotte delle parti secondo la gravità e l'incidenza sul sinallagma contrattuale, senza attribuire automaticamente la responsabilità alla parte che abbia violato per prima i propri obblighi.
- La risoluzione dell'accordo amministrativo per inadempimento produce effetto retroattivo e impone la restituzione delle prestazioni eseguite; la cessione gratuita di aree può quindi essere restituita quando venga meno la causa dell'attribuzione, salvo che l'amministrazione provi ragioni ostative alla restituzione.
- Nelle controversie relative all'inadempimento di accordi amministrativi, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza dell'obbligazione, mentre spetta al debitore provare l'adempimento o il fatto estintivo; il criterio si applica anche quando l'amministrazione opponga l'inadempimento della controparte.
- Le domande risarcitorie proposte contro l'amministrazione in una materia di giurisdizione esclusiva restano devolute al giudice amministrativo, mentre la domanda risarcitoria proposta direttamente contro il funzionario pubblico a titolo personale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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