Cassazione Penale, Sentenza n. 27202/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Sosteneva l'esclusione della responsabilità per forza maggiore e una crisi di liquidità imprevedibile dovuta al mancato adempimento di numerosi committenti tra il 2011 e il 2012; affermava inoltre che l'emissione delle fatture fosse obbligatoria per normativa di settore (d.P.R. n. 633/1972) prima della riscossione e che quindi mancasse il dolo, essendosi trattato al più di colpa; infine lamentava la sproporzione della pena, prossima al minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il mancato versamento dell'IVA per mancato incasso non esclude il dolo previsto dall'art. 10-ter, essendo l'obbligo di versamento in genere indipendente dall'effettiva riscossione e rientrando il mancato pagamento dei clienti nel normale rischio d'impresa. Ha ritenuto sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale e ha osservato che la forza maggiore può essere riconosciuta solo se dimostrata la non imputabilità e l'impossibilità di porvi tempestivo rimedio; nel caso di specie i giudici di merito avevano correttamente valutato i fatti, rilevando dichiarazioni del ricorrente sull'aver «fatturato con leggerezza» e la mancata prova, cronologica e quantitativa, delle presunte inadempienze e delle iniziative poste in essere. La Corte ha inoltre confermato la decisione sulla pena: riconosciute le attenuanti generiche, la pena di otto mesi (poco sopra il minimo edittale) è stata motivata dall'entità dell'IVA evasa (circa €378.000). Condanna alle spese e pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di omesso versamento dell'IVA richiede almeno dolo generico (anche nella forma del dolo eventuale); il mancato incasso da parte dei clienti non esclude automaticamente il dolo salvo prova che siano state adottate tutte le iniziative idonee a provvedere al versamento
d.P.R. n. 633 del 1972
artt. 3, comma 3; 6, comma 3; 21
Norme di settore che impongono obblighi di fatturazione anche prima della riscossione; la loro esistenza non esonera dall'obbligo di versamento dell'IVA né invalida la valutazione della responsabilità penale per omesso versamento
art. 616 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze economiche per ricorsi dichiarati inammissibili (onere delle spese e pagamento alla Cassa delle ammende), applicata nel caso concreto
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'addebito della proposta di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità nel caso di specie
Massime di principio
- Il mancato incasso di crediti non costituisce di per sé causa esimente per l'omesso versamento dell'IVA: il rischio di insolvenza dei clienti rientra normalmente nel rischio d'impresa.
- Per escludere il dolo e invocare forza maggiore o impossibilità sopravvenuta è necessario provare in modo specifico e documentato che si sono adottate tutte le iniziative idonee e tempestive per adempiere (anche attingendo al patrimonio personale) e che l'evento era imprevedibile e irresistibile.
- Nel reato di omesso versamento dell'IVA è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale; le motivazioni soggettive dell'agente (es. scelta di non versare per difficoltà finanziarie) non valgono a escludere il dolo se l'azione è consapevole.
- Le argomentazioni di merito sui fatti processuali (crono‑logia dei mancati incassi, documentazione delle misure adottate) devono essere specifiche e precise per poter fondare una causa di esclusione della responsabilità in sede di impugnazione.
- L'entità dell'imposta evasa influisce sulla determinazione della pena anche quando vengano riconosciute attenuanti generiche; le sanzioni accessorie e le spese sono conseguenze possibili in caso di ricorso inammissibile.
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