Ordinanza n. 1609/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Siano sulla diffida del 19 marzo 2025, relativa alla sottoscrizione di una convenzione per la cessione gratuita di un'area di 2.103 mq e ai conseguenti adempimenti catastali e di trascrizione; nel reclamo era inoltre impugnata la delibera consiliare n. 28 dell'11 ottobre 2017
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela del fallimento di una società di costruzioni ha chiesto l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Siano dopo la diffida e messa in mora notificata il 19 marzo 2025, nonché un ordine di provvedere alla sottoscrizione della convenzione per la cessione gratuita al Comune, senza corrispettivo, di un'area di 2.103 mq, identificata catastalmente al foglio 4, particella 1699 sub 2, e di procedere alla trascrizione e alla voltura catastale. L'ordinanza dà inoltre atto che il reclamo contro l'azione del commissario ad acta comprendeva l'impugnazione della delibera consiliare n. 28 dell'11 ottobre 2017, che individuava Moccia s.p.a. quale beneficiaria della cessione. Il Comune non si è costituito. Il testo non specifica ulteriori motivi di censura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare, rilevando che non era stata presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito. Ha inoltre osservato che il gravame, poiché comprendeva l'impugnazione della delibera consiliare n. 28 dell'11 ottobre 2017, avrebbe dovuto essere trattato con rito ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a.; ha rilevato altresì la mancata notificazione del gravame a Moccia s.p.a., indicata dalla delibera come beneficiaria della cessione. Su tali profili, tuttavia, non ha pronunciato statuizioni nel dispositivo. L'ordinanza non definisce la domanda principale sul silenzio né liquida le spese.
Norme richiamate
il reclamo avverso l’azione del commissario ad acta, contenendo anche l’impugnazione della delibera di CC n. 28 dell’11.10.2017, deve essere trattato col rito ordinario, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.;
La contestuale impugnazione della delibera consiliare nel reclamo avverso l'azione del commissario ad acta comporta la trattazione della controversia con rito ordinario.
Massime di principio
- Quando il reclamo contro l'azione del commissario ad acta comprende anche l'impugnazione di un distinto atto amministrativo, la controversia deve essere trattata con rito ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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