Cassazione Penale, Sentenza n. 31450/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo di nullità per errata qualificazione giuridica del fatto e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.: la sentenza impugnata avrebbe applicato erroneamente il principio di diritto dettato dalla sentenza di rinvio, non avendo verificato in modo corretto e con certezza se l'imputata si fosse trattenuta oltre l'orario di lavoro o si fosse fatta assumere strumentalmente al solo scopo di commettere il furto. La difesa ha sostenuto che dalle prove non emerge il nesso finalistico tra l'assunzione e la commissione del reato, né la conoscenza da parte dell'imputata dell'esistenza del monile sottratto, potendo dunque trattarsi di un'iniziativa opportunistica durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e non di un'assunzione finalizzata al furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile; ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata, logica e conforme al principio stabilito dalla sentenza di rinvio: il brevissimo intervallo temporale (due giorni) tra l'assunzione e la scoperta del furto è stato considerato idoneo, secondo la normale comune esperienza e le regole della logica, a dimostrare il nesso finalistico e lo scopo strumentale dell'assunzione. Pertanto è stato confermato che il reato è configurabile come violazione dell'art. 624-bis c.p. (furto commesso da domestica che si è fatta assumere o si è trattenuta per commettere il reato). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La norma sul furto commesso da domestico è stata interpretata nel senso che il reato sussiste quando l'imputato, lavorando presso la vittima, si trattiene oltre l'orario di lavoro o si è fatto assumere strumentalmente al fine di avere libero accesso all'abitazione e sottrarre beni; nel caso concreto il breve lasso di tempo tra assunzione e furto è considerato prova del nesso finalistico.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Riferito alla censura di errata qualificazione giuridica: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità, sottolineando che non sono deducibili doglianze che consistono in una rivalutazione del merito o della persuasività delle prove; la censura è stata ritenuta meramente rivalutativa e perciò inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna al versamento alla Cassa delle ammende: la pronuncia costituzionale autorizza l'imposizione di tale somma salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso non sono emersi elementi tali da escludere responsabilità, per cui è stata fissata la somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per configurare il reato di cui all'art. 624-bis c.p. è necessario provare o che il soggetto si sia trattenuto nell'abitazione oltre l'orario di lavoro oppure che l'assunzione sia stata strumentale alla commissione del furto; un intervallo temporale molto breve tra assunzione e furto può costituire un indizio forte del nesso finalistico.
- La Corte di cassazione non può riesaminare equamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato a verificare la coerenza, la completezza, la logicità e l'assenza di contraddizioni della motivazione.
- Le doglianze che chiedono una diversa valutazione della persuasività o dell'attendibilità delle singole prove sono inammissibili in cassazione se non viene dimostrata la manifesta illogicità, contraddittorietà o l'omissione di atti probatori essenziali.
- La mancata prova della conoscenza di un specifico oggetto da parte dell'imputato non esclude automaticamente la qualificazione come furto di domestico se risultano elementi che dimostrano che lo scopo era cercare e sottrarre beni di valore in generale.
- In caso di ricorso manifestamente infondato si può procedere alla condanna alle spese e all'irrogazione di una sanzione alla Cassa delle ammende, salvo che non sussistano elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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