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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25347/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 30/10/2006 - 01/02/2007 in carcere e poi agli arresti domiciliari fino al 29/06/2007 per imputazioni provvisorie in materia di stupefacenti. Tritto era stato assolto in primo grado con le formule "perché il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto" e la sentenza confermata in appello. La Corte d'appello aveva ritenuto ostativa all'indennizzo la condotta del Tritto: perduranti rapporti (anche commerciali) con Piergiorgio Casarotto, consapevolezza dell'implicazione di quest'ultimo in condotte illecite, rapporti ambigui con un altro indagato detto Serpente, uso di linguaggio codificato nelle conversazioni e agevolazioni fiscali rese al Casarotto, configurando colpa grave o comportamento che aveva dato causa alla detenzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione: il ricorso è stato ritenuto infondato e talmente generico da rasentare la manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato il principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale, ma ha confermato che, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave, possono essere valorizzati i fatti già accertati nel processo penale. Dalla ricostruzione dei fatti emersa nel giudizio di cognizione (rapporti e attività commerciali con il Casarotto, rapporti con il Serpente, linguaggio criptato, promesse di sistemazione di questioni fiscali) è risultata una 'zona d'ombra' e comportamenti idonei a configurare colpa grave che impediscono il riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)

    Principio sulla autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e possibilità di pervenire a conclusioni differenti oltre che richiamo alle diverse regole di valutazione probatoria

  • Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021 (Calzaretta)

    Conferma che i fatti accertati nel processo penale possono essere valorizzati nel giudizio di riparazione anche quando il processo penale si sia concluso con assoluzione, data la diversa intensità del giudizio probatorio

  • Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20128 del 26/03/2004 (Clericò)

    Chiarisce che la condizione ostativa all'indennizzo riguarda i comportamenti che il giudice della cognizione abbia escluso non essersi verificati; il giudice della riparazione può attribuire diversa valenza a fatti non esclusi

  • Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26925 del 15/05/2019 (Artico)

    Rilevanza dei comportamenti deontologicamente scorretti, uniti ad altri elementi, ai fini della valutazione della colpa grave che può escludere l'indennizzo

  • Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3374 del 20/10/2016 (Aga)

    L'uso di linguaggio in codice nelle conversazioni può integrare colpa grave idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, anche se la condotta occulta è diversa da quella oggetto dell'accusa

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: però i fatti accertati nel processo penale possono essere valorizzati nel giudizio di riparazione, anche quando il processo penale si sia concluso con assoluzione.
  • L'indennizzo è escluso se sussiste dolo o colpa grave del detenuto che abbia in concreto dato causa alla detenzione: ciò può emergere anche da comportamenti deontologicamente scorretti, rapporti collusivi o azioni che possano ragionevolmente far sorgere sospetti sugli organi inquirenti.
  • Comportamenti come mantenere rapporti stretti o commerciali con persone implicate in attività illecite, agevolazioni economiche o fiscali a terzi sospetti, e uso di linguaggio codificato nelle comunicazioni possono essere valutati come indizi di colpa grave anche se l'imputazione penale principale non ha retto.
  • Per chi chiede la riparazione è determinante dimostrare in modo specifico e circostanziato l'assenza di condotte che abbiano potuto causare la detenzione: argomentazioni generiche o proteste di innocenza non sono sufficienti.
  • In caso di dubbio sulla configurabilità della colpa grave, è utile produrre elementi che mostrino comportamento cooperativo e trasparente con le indagini (documentazione, testimonianze, chiarimenti tempestivi) e smentiscano relazioni o attività ambigue verso soggetti sospetti.

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