Cassazione Penale, Sentenza n. 12054/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Vallo della Lucania e confermata dal Tribunale di Salerno, in relazione a gravi indizi di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e impropria (operazioni dolose) contestate all'indagato quale amministratore di fatto della Farmacia San Mauro s.r.l. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 125, 127, 309 c.p.p. con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.) sostenendo che la motivazione del Tribunale sarebbe generica, non valuterebbe concretamente la situazione e violerebbe il principio del "minimo sacrificio" (Corte costituzionale, sent. n. 84/2024); inoltre il ricorrente sostiene di aver cessato la gestione delle parafarmacie e di aver ceduto le quote sociali dal 1 dicembre 2023, elementi che renderebbero superflua la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondate le censure, affermando che il giudizio di legittimità è limitato a verificare la sussistenza di vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, senza riconsiderare il merito. Il Tribunale ha motivato il pericolo di recidiva sulla base di elementi concreti che indicano la prosecuzione, anche di fatto, delle attività riconducibili alla "galassia societaria" familiare (es. Natura Farmaceutica e Parafarmacia Mostacciano), nonché sulla irrilevanza di semplici avvicendamenti formali. I documenti prodotti in memoria difensiva sulla cessazione delle attività sono stati considerati inidonei a influire sul giudizio di legittimità in quanto questioni di merito riservate al giudice di merito. La Corte ha altresì ritenuto che la proporzionalità della misura è stata implicitamente valutata dal Tribunale e che non sono emerse violazioni di norme o manifesta illogicità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione e sul rispetto dei requisiti di applicazione delle misure cautelari; la Corte sottolinea che in Cassazione è valutabile solo la presenza di vizi argomentativi che compromettono la logicità della motivazione
art. 127 c.p.p.
Richiamato con riferimento ai criteri per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte manifesta che non può riformare valutazioni di merito se la motivazione non è manifestamente illogica
art. 309 c.p.p.
Richiamato in relazione alle modalità del giudizio di riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni del giudice del merito
art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione delle modalità di motivazione; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione della norma, osservando che il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di recidiva
Sentenza Corte Cost. n. 84/2024
Invocata dal ricorrente a supporto del principio del "minimo sacrificio" nella scelta della misura cautelare; la Corte di Cassazione osserva che l'applicazione di tale principio deve tradursi in censure di legge o in dimostrazione della manifesta illogicità della motivazione, non in una rivalutazione dei fatti
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica di vizi argomentativi che incidano sulla logica e sull’esistenza minima della motivazione; non è consentita una nuova valutazione di merito sui fatti.
- Per contestare validamente una misura cautelare in Cassazione occorre indicare violazioni normative specifiche o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, non semplici divergenze valutative.
- Comportamenti di fatto (anche non già accertati penalmente) che evidenzino la prosecuzione di attività illecite o la persistenza di ruoli gestionali possono legittimare il pericolo di recidiva e quindi misure cautelari, anche in assenza di precedenti penali.
- La semplice produzione di documenti che attestano variazioni formali (dimissioni, cessioni di quote) può non essere sufficiente a superare la valutazione del giudice di merito se vi sono elementi concreti che indicano la persistenza di influenza o gestione di fatto; la valutazione di tali documenti resta principalmente di merito.
- La proporzionalità della misura cautelare può essere ritenuta implicitamente valutata dal giudice del riesame; chi invoca misure meno afflittive in Cassazione deve dimostrare errori di diritto o manifesta illogicità nella motivazione che impediscano il ragionevole ricorso a misure restrittive.
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