Tribunale, Ordinanza T-469/21
Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 ottobre 2021. — Guglielmina Natale contro Repubblica italiana. — Procedimento sommario – Rigetto del ricorso principale – Non luogo a statuire. — Causa T-469/21 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del decreto-legge italiano n. 105/2021, poiché il ricorso principale era stato respinto per incompetenza manifesta. Di conseguenza, il procedimento sommario è stato considerato accessorio e privo di oggetto. La ricorrente è stata inoltre condannata a sopportare le proprie spese del cautelare.
Procedimento sommario ex articoli 278 e 279 TFUE divenuto privo di oggetto a seguito del rigetto del ricorso principale per incompetenza manifesta; regolazione delle spese del cautelare.
La questione giuridica
Se, a seguito dell’ordinanza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso principale per incompetenza manifesta, permanga interesse a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e, in caso negativo, come vadano regolate le spese del procedimento sommario.
Principio di diritto
Quando il ricorso principale viene respinto per incompetenza manifesta, la domanda di provvedimenti provvisori proposta in via accessoria diviene priva di oggetto e non vi è più luogo a statuire; in tale ipotesi, il Tribunale decide liberamente sulle spese del procedimento sommario e, se l’ordinanza cautelare è resa prima della notifica della domanda alla controparte e prima che questa abbia sostenuto spese, può porre le spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 158, paragrafo 5
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 134-138
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 137
- Regolamento (UE) 2021/953
- Regolamento (UE) 2021/954
- Regolamento (UE) 2016/679
Procedimento sommario divenuto privo di oggetto a seguito del rigetto del ricorso principale
L’ordinanza riguarda un procedimento sommario instaurato dinanzi al Presidente del Tribunale nell’ambito della causa T-469/21 R. La ricorrente, sig.ra Guglielmina Natale, chiedeva la sospensione dell’esecuzione del decreto-legge italiano del 23 luglio 2021, n. 105, assumendone il contrasto con i regolamenti (UE) 2021/953, 2021/954 e con il regolamento (UE) 2016/679.
Fatti e svolgimento del procedimento
La ricorrente aveva prima proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento del decreto-legge n. 105/2021. Contestualmente aveva depositato una domanda di provvedimenti provvisori fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE. Con ordinanza resa lo stesso giorno, il Tribunale ha respinto il ricorso principale per incompetenza manifesta.
Conseguenze sulla domanda cautelare
Il Presidente del Tribunale rileva che il procedimento sommario ha carattere accessorio rispetto al procedimento principale. Poiché il ricorso principale è stato respinto, non residua più un oggetto sul quale statuire in sede cautelare. Ne consegue che sulla domanda di provvedimenti provvisori non vi è più luogo a statuire.
Regime delle spese
In base all’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, le spese del procedimento sommario sono di regola riservate, ma il Tribunale può decidere sulle spese del cautelare se ciò è giustificato dalle circostanze. L’ordinanza richiama inoltre gli articoli da 134 a 138 del regolamento di procedura, e in particolare l’articolo 137, secondo cui, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.
Nel caso concreto, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica della domanda alla convenuta e prima che quest’ultima sostenesse spese, il Presidente del Tribunale ha ritenuto sufficiente porre le spese del procedimento sommario a carico della ricorrente.
Dispositivo
Il Presidente del Tribunale ha quindi dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori e ha stabilito che la sig.ra Guglielmina Natale sopportasse le proprie spese.
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