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Sentenza

Sentenza del 02/11/2022 n. 4806 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Notificazioni - Notifica diretta a mezzo posta - Mancato recapito della raccomandata all'indirizzo - Redazione di relata di notifica - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

si contestava la validità della notifica diretta a mezzo posta di un atto impositivo per mancato recapito della raccomandata all'indirizzo e per la mancata redazione di una relata o di un'annotazione sull'avviso di ricevimento circa la persona cui era stato consegnato il plico

La decisione

la Corte ha ritenuto la notifica valida: per le notificazioni dirette a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 L. n. 890/82 si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, pertanto non è necessaria la redazione di una relata o di annotazioni sull'avviso di ricevimento circa la persona che ha ritirato il plico. Se l'atto è pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume che questi ne abbia avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.; tale presunzione è superabile solo se il destinatario dimostra di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la notifica è stata considerata rituale

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 1982 n. 890, articolo 14

    per le notificazioni dirette tramite servizio postale si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale; non richiede particolari formalità aggiuntive quali relata redatta dal postino

  • codice civile, articolo 1335

    opera la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario quando l'atto è giunto al suo domicilio o residenza; la presunzione è superabile solo con prova di impossibilità, senza colpa, a prendere cognizione dell'atto

  • Cassazione civile, sentenza n. 10131/2020

    giurisprudenza di riferimento che conferma che la mancata annotazione sull'avviso di ricevimento o la mancata relata non inficiano la validità della notifica postale quando il plico sia pervenuto all'indirizzo del destinatario

Massime di principio

  • Per le notifiche dirette a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 14 L. 890/82 valgono le regole del regolamento del servizio postale: la consegna all'indirizzo del destinatario integra la notifica, senza necessità di relata o annotazioni sull'A/R.
  • La consegna al domicilio produce la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.; il destinatario che contesta la notifica ha l'onere di provare che, senza sua colpa, non ha potuto prendere conoscenza dell'atto.
  • La prova liberatoria del destinatario deve essere concreta e documentale: ad esempio attestazioni che provino l'impossibilità materiale di accesso al domicilio, comunicazioni ufficiali che dimostrino trasferimento, documentazione di anomalie nella consegna fornita dal servizio postale, ecc.
  • La sola assenza di una relata o di una specifica annotazione sull'avviso di ricevimento non determina automaticamente l'invalidità della notifica quando il tracciamento postale dimostri l'avvenuto recapito all'indirizzo.
  • In pratica, per il privato la migliore difesa è raccogliere e conservare prove che dimostrino l'effettiva impossibilità a prendere conoscenza (es. certificazioni mediche, dichiarazioni anagrafiche, documenti di soggiorno all'estero); per la pubblica amministrazione è opportuno mantenere tracce integrali della procedura postale e degli invii.
  • Se esistono circostanze particolari (indirizzo noto come non abitato, plichi resi, giacenze non rimosse) occorre valutare caso per caso: tali elementi possono incidere sulla presunzione di conoscenza e sulla ritualità della notifica.

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