Sentenza del 02/11/2022 n. 4806 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Notifica diretta a mezzo posta - Mancato recapito della raccomandata all'indirizzo - Redazione di relata di notifica - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
si contestava la validità della notifica diretta a mezzo posta di un atto impositivo per mancato recapito della raccomandata all'indirizzo e per la mancata redazione di una relata o di un'annotazione sull'avviso di ricevimento circa la persona cui era stato consegnato il plico
La decisione
la Corte ha ritenuto la notifica valida: per le notificazioni dirette a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 L. n. 890/82 si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, pertanto non è necessaria la redazione di una relata o di annotazioni sull'avviso di ricevimento circa la persona che ha ritirato il plico. Se l'atto è pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume che questi ne abbia avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.; tale presunzione è superabile solo se il destinatario dimostra di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la notifica è stata considerata rituale
Norme richiamate
legge 23 dicembre 1982 n. 890, articolo 14
per le notificazioni dirette tramite servizio postale si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale; non richiede particolari formalità aggiuntive quali relata redatta dal postino
codice civile, articolo 1335
opera la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario quando l'atto è giunto al suo domicilio o residenza; la presunzione è superabile solo con prova di impossibilità, senza colpa, a prendere cognizione dell'atto
Cassazione civile, sentenza n. 10131/2020
giurisprudenza di riferimento che conferma che la mancata annotazione sull'avviso di ricevimento o la mancata relata non inficiano la validità della notifica postale quando il plico sia pervenuto all'indirizzo del destinatario
Massime di principio
- Per le notifiche dirette a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 14 L. 890/82 valgono le regole del regolamento del servizio postale: la consegna all'indirizzo del destinatario integra la notifica, senza necessità di relata o annotazioni sull'A/R.
- La consegna al domicilio produce la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.; il destinatario che contesta la notifica ha l'onere di provare che, senza sua colpa, non ha potuto prendere conoscenza dell'atto.
- La prova liberatoria del destinatario deve essere concreta e documentale: ad esempio attestazioni che provino l'impossibilità materiale di accesso al domicilio, comunicazioni ufficiali che dimostrino trasferimento, documentazione di anomalie nella consegna fornita dal servizio postale, ecc.
- La sola assenza di una relata o di una specifica annotazione sull'avviso di ricevimento non determina automaticamente l'invalidità della notifica quando il tracciamento postale dimostri l'avvenuto recapito all'indirizzo.
- In pratica, per il privato la migliore difesa è raccogliere e conservare prove che dimostrino l'effettiva impossibilità a prendere conoscenza (es. certificazioni mediche, dichiarazioni anagrafiche, documenti di soggiorno all'estero); per la pubblica amministrazione è opportuno mantenere tracce integrali della procedura postale e degli invii.
- Se esistono circostanze particolari (indirizzo noto come non abitato, plichi resi, giacenze non rimosse) occorre valutare caso per caso: tali elementi possono incidere sulla presunzione di conoscenza e sulla ritualità della notifica.
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