Sentenza del 04/08/2017 n. 19571 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso una cartella di pagamento di Euro 204.636,38 per il mancato versamento di ritenute relative al periodo d'imposta 2000, disconoscendo la compensazione effettuata dalla società con un'eccedenza d'imposta derivante da ritenute sui dividendi versate per errore. Secondo l'Amministrazione, il credito non poteva essere utilizzato perché non era stato correttamente indicato nel modello 770 relativo al 1999 né nel modello integrativo. La società ha sostenuto che il credito era comunque esistente e provabile, contestando la pretesa tributaria e invocando i principi di compensazione, collaborazione, buona fede e tutela dell'affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della K. S.p.A., cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto infondata la pretesa erariale, poiché l'esistenza del credito non era contestata. Il contribuente può contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria e dimostrare errori od omissioni contenuti nella dichiarazione, anche quando non sia stata presentata una dichiarazione integrativa nei termini. Gli altri motivi sono stati assorbiti e le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, sulla cui base era stata emessa la cartella di pagamento.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
Riguarda l'utilizzo della compensazione tra crediti e debiti tributari.
Legge n. 212 del 2000, art. 8, comma 1
È stato invocato dalla contribuente a sostegno del principio generale di compensabilità dei crediti tributari.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
Prevede i termini e le modalità per correggere errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa. Tali termini non impediscono però al contribuente di far valere in giudizio errori dichiarativi per contestare una maggiore pretesa tributaria.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina il rimborso dei versamenti diretti e il relativo termine decadenziale, distinto dai termini per la dichiarazione integrativa.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 7 giugno 2016
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi ... in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
Il giudizio tributario riguarda la legittimità sostanziale della pretesa fiscale. Pertanto, il contribuente può provare errori od omissioni nella dichiarazione anche oltre i termini della dichiarazione integrativa, purché ciò serva a dimostrare che l'imposta richiesta non è dovuta.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Un errore o un'omissione nella dichiarazione fiscale non comporta automaticamente la perdita sostanziale di un credito tributario realmente esistente.
- I termini per presentare una dichiarazione integrativa disciplinano le modalità amministrative di correzione, ma non impediscono necessariamente al contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa fiscale dimostrando l'effettiva spettanza del credito.
- Nel contenzioso tributario prevale l'accertamento della reale obbligazione fiscale: se il credito è provato e non è contestata la sua esistenza, l'Amministrazione non può negarne l'utilizzo esclusivamente per un'omissione formale nella dichiarazione.
- Il contribuente deve comunque fornire documentazione idonea a dimostrare origine, ammontare e spettanza del credito, nonché il collegamento con la compensazione effettuata.
- La possibilità di emendare la dichiarazione in giudizio non elimina gli eventuali obblighi formali e procedurali per le compensazioni né esclude, in ogni caso, la possibile applicazione di sanzioni quando ne ricorrano i presupposti.
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