Cassazione Penale, Sentenza n. 27878/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili lamentavano l'omessa citazione/ notifica nel giudizio di appello: il decreto di citazione in appello aveva indicato soltanto gli imputati e i loro difensori, omettendo qualsiasi riferimento e notifica alle parti civili costituite in primo grado. Per tale motivo si deduceva la nullità del procedimento d'appello ai sensi dell'art. 178, lett. c), in relazione agli artt. 177, 178, 179 e 601 c.p.p., e del principio di immanenza della costituzione di parte civile ex art. 76, comma 2 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il motivo relativo alla nullità per omessa citazione delle parti civili e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili; ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. La statuizione di merito penale (l'assoluzione pronunciata in appello) non è stata annullata quanto alla sua efficacia penale, mentre gli effetti civili (liquidazione del risarcimento e conseguenze civili) devono essere nuovamente decisi dal giudice civile competente.
Norme richiamate
art. 177 cod. proc. pen.
Norma collegata alle forme di partecipazione delle parti al processo; richiamata come parte del quadro normativo sulla legittimazione e partecipazione delle parti private
art. 178 cod. proc. pen.
La lett. c) individua la nullità per violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata: la Corte ha ritenuto che l'omessa citazione delle parti civili integri tale nullità
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle nullità; disciplina le conseguenze delle nullità e la loro rilevabilità
art. 601 cod. proc. pen.
Norma relativa al contenuto e alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; l'omessa menzione e notifica delle parti civili è stata qualificata come violazione di questa norma
art. 76, comma 2 cod. proc. pen.
Principio di immanenza della costituzione di parte civile: la costituzione come parte civile nel primo grado ha efficacia anche per il prosieguo; la mancata notifica in appello le ha di fatto escluse dal contraddittorio
art. 180 cod. proc. pen.
Regime delle nullità: la nullità dedotta è stata sottoposta al regime di cui all'art. 180 e ha comportato l'annullamento limitato agli effetti civili, con conseguente rinvio
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma menzionata a titolo di completezza e richiamata nella discussione 'ratione temporis'; la Corte ha ritenuto che, anche se applicabile, nel caso concreto sussistono questioni processuali tali da imporre comunque l'annullamento e la devoluzione all'autorità civile
art. 622 cod. proc. pen.
Richiamato per individuare la devoluzione del processo al giudice civile competente in grado d'appello per le questioni civili dopo l'annullamento limitato agli effetti civili
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Norma processuale riferita alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; citata nel quadro procedurale della posizione del Pubblico Ministero
Massime di principio
- Se le parti civili costituite in primo grado non vengono citate e notificate per l'appello, si configura una nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. rilevabile a tutela del diritto di partecipazione al contraddittorio
- La nullità per omissione della citazione delle parti private segue il regime dell'art. 180 c.p.p. e, se tempestivamente dedotta dal pretermesso (es. in cassazione), può comportare l'annullamento della decisione impugnata limitatamente agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello
- La mancata notifica impedisce alle parti civili di partecipare all'appello; non potendo esercitare tempestivamente i rimedi nel giudizio d'appello, la tutela deve essere esperita in sede di impugnazione successiva (cassazione) ove la nullità venga dedotta
- L'annullamento per vizi formali relativi alla partecipazione delle parti civili non incide necessariamente sulla decisione penale di merito quando la Corte di legittimità limita l'annullamento agli effetti civili; bisogna quindi distinguere sempre tra effetti penali e civili della sentenza
- Occorre valutare eventuali disposizioni sopravvenute (es. art. 573, comma 1-bis) ma, anche se applicabili, questioni processuali sostanziali possono comunque imporre l'annullamento e la devoluzione delle questioni civili al giudice competente
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