Sentenza n. 6129/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove possa occorrere e in parte qua: - della Circolare MEF – MDS prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 3251 del 21 aprile 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 7435 del 17 marzo 2020; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, recante i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - del decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, unitamente al relativo allegato A;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito. Non sono stati esaminati i motivi di ricorso né la legittimità degli atti impugnati. In considerazione della peculiarità e delle circostanze della controversia, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, tra gli altri, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per l’adozione dei provvedimenti di ripiano, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato il tetto regionale nella misura del 4,4%, nonché il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2022, con i relativi allegati, che aveva individuato le aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi dovuti. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. All’udienza straordinaria del 27 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito
ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito
La norma è richiamata quale fondamento del ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dell’individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito determina, quando non residuino altre domande da esaminare, la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi di illegittimità dedotti e impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la peculiarità e le circostanze della controversia lo giustifichino.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →