Cassazione Penale, Sentenza n. 37629/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (artt. 216, 219 R.D. 267/1942) con riferimento ai fallimenti delle società Net Group s.r.l. e Bermi Jet s.r.l. Il ricorrente deduceva: 1) nullità o insufficienza della motivazione relativa alla mancata assunzione della testimonianza ritenuta prova decisiva; 2) motivazione illogica circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (contestazione già proposta in appello); 3) eccessività della pena inflitta. Successivamente sono state depositate memorie e atti transattivi/di revoca delle costituzioni di parte civile da parte delle curatele dei fallimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il resto: il primo motivo è stato ritenuto generico e privo dei requisiti dell'art. 581 c.1 lett. c) c.p.p., il secondo motivo è stato considerato mera ripetizione non specifica delle argomentazioni già svolte in appello, il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato in ragione della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e della adeguata motivazione resa. Tuttavia, alla luce delle memorie e degli atti da cui risultava la revoca della costituzione di parte civile da parte delle curatele, la Corte ha annullato senza rinvio le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - legge fallimentare, artt. 216 e 219
Le norme che prevedono il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale sono state il fondamento della condanna nei gradi di merito; la Corte di Cassazione non ha ritenuto di riesaminare il merito delle valutazioni sui presupposti del reato dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi di specificità e motivazione.
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)
Applicato per escludere il primo motivo di ricorso come generico e indeterminato: il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono la censura, così da consentire il sindacato di legittimità.
Codice penale, artt. 132 e 133
Riferiti in relazione alla determinazione della pena: la graduazione della pena e l'applicazione delle circostanze attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché il giudice fornisca un'adeguata motivazione sui criteri adottati.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 43311/2015; Sez. 4, n. 3454/2019)
Principio consolidato: la revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di legittimità comporta la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile e impone alla Corte di Cassazione l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili, anche se il ricorso penale è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso privo dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p. è spesso dichiarato inammissibile: il ricorrente deve indicare chiaramente gli elementi fattuali e giuridici della censura.
- La mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza una critica argomentata specifica, non supera il vaglio di legittimità.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; per ottenere l'annullamento per vizio della pena è necessario dimostrare carenza o illogicità della motivazione rispetto ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La revoca della costituzione di parte civile nel corso del giudizio di legittimità determina, secondo giurisprudenza consolidata, l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili indipendentemente dall'esito della censura penale.
- Se si intende contestare l'omissione o l'errata valutazione di prove decisive (es. testimonianze non assunte), il ricorso deve indicare esattamente quale prova si ritiene trascurata, perché da sola la mera affermazione di 'mancata assunzione della prova decisiva' è insufficiente.
- È utile, quando possibile, formalizzare tempestivamente e con chiarezza qualsiasi atto di transazione o rinuncia da parte delle parti civili, perché ciò può incidere sulle statuizioni civili anche in sede di Cassazione.
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