Cassazione Civile, Ordinanza n. 20817/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre condannato la società soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica per omesso versamento di ritenute, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni, deducendo che il mancato pagamento dipendesse da una situazione di crisi di liquidità causata dai ritardi nei pagamenti di un proprio creditore pubblico e invocando la forza maggiore. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo insussistente la colpevolezza della contribuente e riconducendo la vicenda alla disciplina dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. 472/1997. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 5, d.lgs. 472/1997, 2697 c.c., 115 c.p.c. e 45 c.p., sostenendo che la crisi finanziaria/di liquidità, anche se derivante da ritardi nei pagamenti di pubbliche amministrazioni, non integra forza maggiore né esclude la responsabilità sanzionatoria tributaria.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base della liquidazione automatica da cui è scaturita la cartella di pagamento
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
nelle violazioni punite con sanzioni amministrative tributarie la responsabilità presuppone coscienza e volontarietà della condotta, secondo un modello incompatibile con la responsabilità oggettiva
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
invocato dalla contribuente come norma esimente; la Corte esclude che la mera crisi di liquidità integri la forza maggiore rilevante ai fini della non punibilità
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di onere probatorio
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione della prova
art. 45 c.p.
assunto come parametro della nozione penalistica di forza maggiore, applicabile anche al diritto sanzionatorio tributario
art. 3 l. n. 689/1981
richiamato per il principio della presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative, superabile con prova dell'assenza di colpevolezza
artt. 6 CEDU
richiamato per escludere il contrasto della presunzione di colpa con le garanzie convenzionali
art. 27 Cost.
richiamato per escludere il contrasto della presunzione di colpa con i principi costituzionali
art. 384 c.p.c.
utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso penalistico: deve trattarsi di un evento imponderabile, estraneo alla sfera di controllo del soggetto, tale da annullare la coscienza e volontarietà della condotta.
- La mera crisi di liquidità, anche se determinata da ritardi gravi e reiterati nei pagamenti di debitori pubblici, non integra di per sé forza maggiore né esclude la responsabilità per omesso versamento.
- Il diritto sanzionatorio tributario, per la sua natura punitiva, non tollera ipotesi di responsabilità oggettiva: è necessaria la coscienza e volontarietà della condotta, con presunzione di colpa superabile mediante prova contraria del contribuente.
- L'esimente della buona fede opera solo in presenza di un errore inevitabile, non superabile con l'ordinaria diligenza, distinto dalla mera difficoltà economica o dall'illiquidità.
- Quando i fatti rilevanti sono già accertati e non occorrono ulteriori verifiche, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando l'originaria domanda del contribuente.
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