Cassazione Penale, Sentenza n. 23893/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile per estorsione (capo A) per avere, in qualità di datore di lavoro, minacciato il licenziamento dei dipendenti per costringerli a sottoscrivere un accordo di solidarietà con riduzione dell'orario (e beneficiare della CIGS), sostenendo l'assenza degli elementi costitutivi del reato: la mancanza di effettiva minaccia/coazione, l'assenza di ingiusto profitto e di dolo, la natura difensiva e concertata dell'accordo (anche per iniziativa sindacale) e la preclusione normativa ai licenziamenti durante la procedura di mobilità; lamenta inoltre carenze e contraddizioni della motivazione sulla valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testi e la mancata riqualificazione o assorbimento degli illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (estorsione) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio su quel capo, rilevando vizi di motivazione e l'omesso apprezzamento della natura difensiva del contratto di solidarietà e della preclusione normativa ai licenziamenti nella fase di mobilità; ha dichiarato irrimediabilmente confermata l'affermazione di responsabilità, sia penale che civile (in favore dell'INPS), rispetto al capo B) (art. 316-ter cod. pen.), nonché rimesso a nuovo giudizio ogni statuizione sulle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Definisce il delitto di estorsione; la Corte ha richiamato i suoi elementi costitutivi (minaccia/coazione, ingiusto profitto, nesso causale e dolo) e ritenuto che la sentenza di merito non abbia adeguatamente dimostrato tali elementi rispetto alla specifica vicenda del contratto di solidarietà
art. 316-ter cod. pen.
Richiamato in relazione al capo B); la sentenza di cassazione dichiara l'intervenuta irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità su tale capo poiché non censurato nel ricorso
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure per vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali e erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso relativi alla motivazione e alla valutazione probatoria
art. 4 legge n. 223 del 1991
Interpretata come norma che preclude al datore di lavoro di procedere a licenziamenti nel corso della procedura di mobilità; elemento centrale per ritenere potenzialmente incompatibile la pretesa minaccia di licenziamento con la reale possibilità giuridica di licenziare
art. 1 legge n. 726 del 1984
Richiamata tra le norme da considerare nell'applicazione della legge penale; il profilo normativo è stato preso in considerazione nella valutazione complessiva della vicenda contrattuale e delle garanzie procedurali
artt. 125, 546, 192, 195, 533, 649 cod. proc. pen.
Richiamati come norme processuali la cui osservanza è stata dedotta dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che alcune omissioni e valutazioni apodittiche nella motivazione di merito giustificassero l'annullamento limitato
artt. 610 e 640 cod. pen.
Richiami relativi a possibili riqualificazioni del fatto (reati contro la libertà morale o truffa) che il ricorrente aveva invocato; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni non decisive dopo l'annullamento limitato
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Norme relative alle circostanze e al trattamento sanzionatorio, richiamate nel tema della rideterminazione della pena; la Corte ha ritenuto assorbiti i motivi connessi alla pena dopo la decisione sul capo A
Massime di principio
- Quando la stipula di un contratto di solidarietà è collegata a una procedura di mobilità avviata formalmente e alla partecipazione delle organizzazioni sindacali, la sua natura difensiva può escludere l'efficacia di una presunta minaccia di licenziamento ai fini dell'integrazione dell'estorsione
- Per configurare l'estorsione è necessario provare non solo la minaccia, ma anche che tale minaccia fosse concretamente idonea a costringere la vittima e che esista un nesso causale fra la minaccia e l'ottenimento dell'ingiusto profitto; assenza di programmazione della condotta o possibilità normativa di impedire il licenziamento indeboliscono la tesi estorsiva
- La valutazione della prova dichiarativa (dichiarazioni delle persone offese e testi) deve essere completa e motivata: contraddizioni, inverosimiglianze o omissioni nell'esame degli accertamenti (es. INPS) possono determinare l'annullamento per vizio di motivazione
- Se in appello o in cassazione non vengono contestati specifici capi di imputazione, le affermazioni di responsabilità relative a quei capi possono divenire irrevocabili
- In casi di possibile sovrapposizione fra diversi illeciti (es. estorsione vs. altri reati contrattuali o di truffa), il giudice deve valutare se operi assorbimento o debba intervenire una riqualificazione; il difetto di analisi può portare al rinvio
- La semplice adesione numerica degli interessati a un accordo collettivo o la presenza di iniziativa sindacale richiedono al giudice di verificare meglio l'elemento psicologico (dolo) e l'effettiva libertà di scelta delle persone offese
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