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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-458/24

Order of the General Court (Second Chamber) of 20 August 2025. — Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) and Bernard O'Connor v European Commission. — Action for annulment – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Implied refusal of access – Express decision adopted after the action was brought – No need to adjudicate – Modification of the form of order sought – Article 86(2) of the Rules of Procedure – Failure to observe the time limit for instituting proceedings – No separate document – Manifest inadmissibility – Application for a direction to be issued – Manifest lack of jurisdiction. — Case T-458/24

Giurisprudenza europea62024TO0458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dichiara non luogo a statuire sul ricorso contro il diniego implicito di accesso, perché la Commissione ha poi adottato una decisione espressa che ha ritirato il diniego implicito. Respinge inoltre, per difetto di giurisdizione, la domanda volta a ottenere un ordine di rilascio dei documenti, e dichiara manifestamente irricevibile l’impugnazione della decisione espressa, sia per tardività della modifica del ricorso sia per mancato rispetto della forma del separato atto. Le spese sono compensate, ciascuna parte sopportando le proprie.

Accesso ai documenti: sopravvenuta adozione di una decisione espressa che priva di oggetto il ricorso contro il diniego implicito; inammissibilità della modifica tardiva del ricorso contro la decisione espressa e difetto di giurisdizione sulla richiesta di ingiunzione di divulgazione

La questione giuridica

Se, in una controversia in materia di accesso ai documenti, l’adozione da parte della Commissione di una decisione espressa dopo la proposizione del ricorso renda privo di oggetto il ricorso contro il diniego implicito; se la domanda di modifica del ricorso volta a impugnare la decisione espressa sia tempestiva e proposta nelle forme prescritte dall’articolo 86 del regolamento di procedura; e se il Tribunale possa ordinare all’istituzione di concedere l’accesso ai documenti richiesti.

Principio di diritto

Quando, dopo la proposizione del ricorso contro un diniego implicito di accesso ai documenti, l’istituzione adotta una decisione espressa che costituisce la risposta motivata alla domanda confermativa, il diniego implicito viene ritirato e il ricorso contro di esso perde il proprio oggetto, sicché non vi è più luogo a statuire. La modifica del ricorso per impugnare la nuova decisione è ammissibile solo se proposta entro il termine di cui all’articolo 263 TFUE, come prorogato, e mediante separato atto; se il termine è scaduto o il requisito formale non è rispettato, la modifica è manifestamente irricevibile. Il Tribunale non può inoltre ingiungere all’istituzione di concedere l’accesso ai documenti nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 58 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Accesso ai documenti e sopravvenuta decisione espressa

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE in materia di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. I ricorrenti contestavano inizialmente un diniego implicito della Commissione sulla domanda confermativa, poi sostituito da una decisione espressa intervenuta dopo la proposizione del ricorso.

Fatti e svolgimento del procedimento

Mr O’Connor aveva presentato il 27 marzo 2024 una domanda di accesso a documenti. La Commissione aveva concesso accesso totale ad alcuni documenti e accesso parziale ad altri; il 16 maggio 2024 era stata presentata una domanda confermativa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. La Commissione aveva prorogato il termine di risposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e, alla scadenza del 1º luglio 2024, si era formato un diniego implicito ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3. Il ricorso era stato proposto il 2 settembre 2024. Successivamente, il 13 novembre 2024, la Commissione adottava una decisione espressa che concedeva parzialmente o totalmente l’accesso ad altri documenti; contro tale decisione veniva poi proposto un distinto ricorso (causa T‑70/25).

Domande e difese delle parti

I ricorrenti chiedevano l’annullamento del diniego implicito e, sostanzialmente, un ordine alla Commissione di concedere l’accesso ai documenti negati. Dopo l’adozione della decisione espressa, essi cercavano di estendere l’oggetto del giudizio a tale nuova decisione mediante osservazioni e poi mediante una "statement of modification". La Commissione, invece, sosteneva in via principale l’irricevibilità e, in subordine, la sopravvenuta mancanza di oggetto del ricorso contro il diniego implicito.

Domanda di accesso e limiti dei poteri del Tribunale

Il Tribunale interpreta la richiesta di "grant them access" come una domanda di ingiunzione alla Commissione di divulgare i documenti. Richiamando la natura del sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE, ribadisce che non gli è consentito rivolgere ordini alle istituzioni dell’Unione. Per questa ragione, la domanda è respinta per manifesta mancanza di giurisdizione.

Effetti della decisione espressa sul ricorso contro il diniego implicito

Il Tribunale ricorda che l’interesse ad agire deve sussistere alla data di proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione finale. Quando l’istituzione adotta una decisione espressa che, in sostanza, ritira il precedente diniego implicito, il ricorso contro quest’ultimo perde oggetto e non vi è più luogo a statuire. La Corte sottolinea inoltre che l’articolo 137 del regolamento di procedura lascia al Tribunale la discrezionalità sulle spese nei casi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e che gli articoli 41 e 47 della Carta non modificano il sistema dei rimedi giurisdizionali né le condizioni di ammissibilità dell’interesse ad agire.

Tentativo di impugnare la decisione espressa mediante modifica del ricorso

Per quanto riguarda la decisione espressa, il Tribunale esamina anzitutto la "statement of modification" del 27 gennaio 2025. In applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la modifica dell’atto introduttivo deve essere proposta entro il termine di cui al sesto comma dell’articolo 263 TFUE. Poiché la decisione espressa era stata notificata il 14 novembre 2024, il termine di due mesi, maggiorato di dieci giorni per la distanza ex articolo 60, era scaduto il 24 gennaio 2025. La modifica proposta il 27 gennaio 2025 è quindi tardiva e manifestamente irricevibile.

Mancato rispetto della forma del "separato atto"

Il Tribunale affronta anche le osservazioni depositate il 16 gennaio 2025, nelle quali i ricorrenti avevano inserito, oltre alle controdeduzioni sulle eccezioni della Commissione, una richiesta di annullamento della decisione espressa. Ricorda che l’articolo 86, paragrafo 2, richiede un "separate document"; tale formalità tutela il contraddittorio e i diritti della difesa. Nel caso concreto, le osservazioni del 16 gennaio 2025 non possono essere qualificate come modifica del ricorso, perché erano presentate e intitolate come osservazioni sulle eccezioni, e non come atto separato di modifica; la successiva mancata risposta alla misura di organizzazione del procedimento conferma questa lettura. Ne consegue che la domanda di annullamento della decisione espressa, così inserita, è irricevibile.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che non vi è più luogo a statuire sul ricorso relativo al diniego implicito; per il resto, il ricorso è respinto in parte per manifesta mancanza di giurisdizione e in parte per manifesta irricevibilità. Non esamina, quindi, l’eccezione sulla legittimazione della prima ricorrente e sulla rappresentanza del secondo ricorrente, né la domanda di esibizione documentale formulata come misura istruttoria. Tenuto conto che la mancata risposta tempestiva della Commissione aveva originato il ricorso, il Tribunale decide che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce tre punti operativi di rilievo per la prassi:

  • la decisione espressa sopravvenuta in materia di accesso ai documenti fa venir meno l’oggetto del ricorso contro il diniego implicito;
  • la modifica del ricorso è soggetta a un termine perentorio e al requisito del separato atto ex articolo 86 del regolamento di procedura;
  • il Tribunale, nel controllo di legittimità, non può imporre direttamente all’istituzione di concedere l’accesso ai documenti.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documenticontenzioso davanti al tribunale ueammissibilità del ricorsotermini processualibuona amministrazione e tutela giurisdizionale effettiva

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