Cassazione Civile, Ordinanza n. 32833/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società destinataria di un precetto per oltre trentaseimila euro proponeva opposizione davanti al Tribunale, contestando non già il singolo atto esecutivo in sé, ma il diritto della controparte a procedere in executivis per una somma che assumeva non dovuta. In particolare deduceva che nell'importo intimato era stata indebitamente inclusa l'IVA dovuta dalla creditrice al proprio difensore sulle spese legali poste in esecuzione. Il Tribunale qualificava però l'azione come opposizione agli atti esecutivi e la dichiarava improcedibile per tardività, ritenendola soggetta al termine di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. La ricorrente impugnava tale statuizione con un unico motivo, sostenendo l'erronea qualificazione dell'azione come opposizione agli atti anziché opposizione all'esecuzione, con conseguente inesattezza dell'applicazione del termine decadenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo e rituale il ricorso per cassazione, osservando che, poiché il Tribunale aveva qualificato la controversia come opposizione agli atti esecutivi, l'unico mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione. Nel merito ha accolto il ricorso, reputando errata la qualificazione operata dal giudice di merito: dalla domanda risultava che non era stato contestato un atto esecutivo formale, ma il diritto del creditore di procedere all'esecuzione per la parte di somma asseritamente non dovuta. Di conseguenza la fattispecie andava inquadrata come opposizione all'esecuzione, non soggetta al termine di decadenza dell'art. 617, comma 1, c.p.c. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 617, comma 1, c.p.c.
Il termine decadenziale previsto per l'opposizione agli atti esecutivi non si applica quando la domanda, per il suo contenuto sostanziale, va qualificata come opposizione all'esecuzione.
art. 375 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione contro la decisione resa in sede di contestazione nel processo esecutivo, rileva la qualificazione espressa o implicita data dal giudice di merito al rapporto controverso.
- Quando la domanda non contesta un atto esecutivo formale, ma il diritto del creditore a procedere ad esecuzione per la somma pretesa, l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi.
- L'erronea qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi può comportare l'ingiusta applicazione del relativo termine di decadenza, con necessità di cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti in fatto.
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