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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07912/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per tentato furto aggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per tentato furto aggravato ex artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p. Avverso tale sentenza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. La Corte di cassazione rileva che i primi tre motivi sono privi di specificità perché si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello, già disattese con motivazione ritenuta corretta e congrua, senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata. Il terzo e il quarto motivo vengono inoltre ritenuti non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, in quanto il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un riferimento sintetico agli elementi ritenuti decisivi e il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti resta insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato anche sulla base di alcuni parametri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    norme incriminatrici poste a base della condanna per tentato furto aggravato; la decisione non ne rilegge il contenuto sostanziale, ma presuppone la correttezza della loro applicazione nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    può costituire parametro sufficiente, anche solo in parte, per sorreggere la motivazione sul giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma congrua, fondata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello determina l'inammissibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi, anche in forma sintetica, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'esposizione analitica di tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e si fonda anche solo su alcuni dei parametri dell'art. 133 c.p.
  • Le questioni che richiedono una rivalutazione del merito non sono proponibili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione nei limiti consentiti dal sindacato della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativo

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