Cassazione Penale, Sentenza n. 20483/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per ricettazione di un telefonino sostenendo in primo luogo violazione dell'art.606 c.p.p. lett. b) per inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo (contestando l'interpretazione delle circostanze del rinvenimento del telefono e dell'intestazione delle SIM). In secondo luogo deduceva la mancata applicazione dell'art.131‑bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), lamentando che non fosse stata valutata tale causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di interesse. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse, di fatto, un attacco alla valutazione delle prove e alla motivazione (travisamento dei fatti) e non una violazione di legge sindacabile in cassazione; ha confermato che, a fronte di indizi quali l'utilizzo del terminale, la presenza di due SIM intestate alla ricorrente (una in suo possesso al momento della perquisizione), l'uso promiscuo per circa venti giorni e l'inattendibilità delle versioni del coniuge, la conclusione di consapevolezza almeno sospetta dell'origine illecita del bene non è manifestamente illogica. Sul secondo motivo ha rilevato la carenza d'interesse: la richiesta di applicazione dell'art.131‑bis era stata formulata in appello senza riferimenti concreti e quindi era aspecifica; un motivo originariamente inammissibile non genera interesse per la cassazione. Per l'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.606 c.p.p. lett. b)
La Corte ha ritenuto che la doglianza, pur inquadrata come violazione di legge, fosse in realtà un impugnazione della valutazione delle prove e della motivazione (travisamento dei fatti): la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria se non è dimostrata la manifesta illogicità della motivazione.
art.131‑bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile perché la richiesta in appello era generica e priva di parametri concreti idonei a dimostrare il suo fondamento; motivo aspecifico e quindi inammissibile.
art.23 co. 8 d.l. 137/2020
Richiamato come norma procedurale che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (procedura adottata nel caso).
art.581 lett. d) c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio per cui un gravame formulato senza specificità poteva essere dichiarato inammissibile già in appello ex art.581 lett. d); l'assenza di specificità in appello impedisce la suscettibilità di un utile sindacato in Cassazione.
art.616 cod. proc. pen.
Applicato per la statuizione conseguente all'inammissibilità: condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e comminazione di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In reati di ricettazione la consapevolezza dell'origine illecita può essere desunta da elementi indiziari concreti quali modalità di acquisizione, possesso prolungato o promiscuo, intestazione delle SIM/utenze e spiegazioni inattendibili fornite dal convivente o da terzi.
- La Corte di cassazione non è chiamata a riconsiderare la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito se la motivazione non evidenzia una manifesta illogicità o contraddizione insuperabile.
- Un ricorso che si limiti a contestare la valutazione dei fatti o a richiedere una diversa lettura probatoria, senza indicare un preciso vizio di diritto, è spesso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- La richiesta di applicazione dell'art.131‑bis (particolare tenuità) deve essere motivata con parametri concreti e valutabili; la mera enunciazione senza elementi oggettivi è aspecifica e inammissibile.
- La presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello coerenti e richiamate) rende più difficile il sindacato in Cassazione, perché i due provvedimenti si leggono congiuntamente come unico corpo decisionale.
- Impugnazioni manifestamente infondate o aspecifiche possono comportare non solo il rigetto ma anche l'ordine di pagamento delle spese e sanzioni alla cassa delle ammende; pertanto è importante verificare la specificità e la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso.
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