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Sentenza

Sentenza n. 1756/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0011484/2024 – RIF 0006147/ 2024, notificato in data 10/12/2024, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione delle attività di cui alla SCIA n. 137/2023, registrata con n. 137/2021, presentata dal ricorrente in data 19/12/2023, con prot. n. 12653 per la realizzazione di una tomba di famiglia all’interno del Cimitero della Frazione Bareggia.

Giustizia amministrativa202500686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia oggetto di SCIA per la realizzazione di una tomba di famiglia nel cimitero della frazione Bareggia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di una concessione/convenzione comunale del 2014 per la costruzione di una tomba di famiglia, aveva presentato una SCIA il 19 dicembre 2023. Il Comune, con preavviso del 24 giugno 2024 e successivo provvedimento del 10 dicembre 2024, aveva vietato la prosecuzione dell’attività, deducendo la non conformità dell’intervento al piano regolatore cimiteriale e alle prescrizioni tecniche, l’esecuzione di una sottomurazione non adeguatamente supportata da indagini, la carenza dell’autorizzazione paesaggistica e di ulteriori autorizzazioni comunali, nonché la mancata iscrizione dell’impresa esecutrice nel registro comunale delle ditte autorizzate. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990, sostenendo la tardività e quindi l’inefficacia del divieto, nonché eccesso di potere per illogicità, irrazionalità manifesta e carenza di motivazione. Ha chiesto l’accertamento dell’inefficacia o l’annullamento dell’atto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, assorbendo le ulteriori censure, e ha dichiarato inefficace il provvedimento comunale. La SCIA era stata presentata il 19 dicembre 2023, mentre il divieto di prosecuzione era stato adottato il 10 dicembre 2024, dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori in materia edilizia. Il termine era già scaduto anche al momento del preavviso comunicato il 24 giugno 2024; ne conseguiva il consolidamento del titolo edilizio e l’inefficacia del successivo divieto. Decorso il termine, l’amministrazione conserva soltanto il potere residuale di intervenire in presenza dei presupposti dell’autotutela previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990, entro un ragionevole lasso di tempo e previa valutazione degli interessi in conflitto e dell’interesse pubblico. Le spese sono state compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Attribuisce all’amministrazione poteri inibitori, repressivi e conformativi sugli effetti della SCIA, esercitabili entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine ordinario, consente l’esercizio dei poteri amministrativi soltanto in presenza delle condizioni previste per l’autotutela.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Fissa in trenta giorni, per la materia edilizia, il termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA; il decorso del termine comporta il consolidamento del titolo e rende tardivo il successivo divieto, salvo i presupposti dell’autotutela.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni».

    Stabilisce l’inefficacia dei provvedimenti di divieto di prosecuzione adottati dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, salva la possibilità di autotutela quando ne ricorrano presupposti e condizioni.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Consente, dopo la scadenza del termine per i poteri inibitori, un potere residuale di intervento assimilabile all’autotutela, esercitabile entro un ragionevole lasso di tempo, in presenza di un interesse pubblico e previa valutazione degli interessi coinvolti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non consente di eludere il termine decadenziale per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA; se comunicato dopo la scadenza del termine, il successivo divieto resta tardivo e inefficace.

Massime di principio

  • In materia edilizia, i poteri inibitori, repressivi e conformativi dell’amministrazione sugli effetti di una SCIA devono essere esercitati entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990; il decorso del termine determina il consolidamento del titolo edilizio e rende inefficace il successivo divieto di prosecuzione.
  • La comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, se effettuata dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri sulla SCIA, non riapre né sospende tale termine e non rende tempestivo il successivo provvedimento inibitorio.
  • Dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990, l’amministrazione può intervenire soltanto attraverso il potere residuale di autotutela previsto dall’art. 21-nonies, esercitabile entro un ragionevole lasso di tempo, in presenza di un interesse pubblico concreto e previa ponderazione degli interessi in conflitto.
  • Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività adottato oltre il termine previsto per i poteri inibitori della SCIA è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, salvo che ricorrano i presupposti e le condizioni dell’autotutela.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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