Cassazione Penale, Sentenza n. 22920/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna pronunciata in primo grado (reato contestato: art. 628 cod. pen.). Sono stati proposti tre motivi: 1) violazione di norme processuali per mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello tramite PEC (la certificazione riportava "mancata consegna" e né l'imputato né il difensore sarebbero stati regolarmente citati); 2) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa e alla mancata prova della violenza (si eccepisce che il telefono sarebbe caduto accidentalmente); 3) erronea applicazione di legge e manifesta illogicità per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e perciò ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. La Suprema Corte ha constatato la mancata consegna del decreto di citazione per l'appello e l'assenza, negli atti del giudizio di appello, di una verifica delle cause della mancata consegna (cioè se imputabile al destinatario, ad un blocco di sistema della P.A. o per altro motivo). Di conseguenza i restanti motivi sono stati assorbiti e non esaminati.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Natura del reato per il quale l'imputato era stato condannato (rapina); la sentenza di merito confermata riguardava questo articolo ma la Cassazione ha annullato la decisione per vizi procedurali relativi alla notifica
art. 624 cod. pen.
Norma evocata nella prospettazione difensiva come possibile riqualificazione del fatto (furto); la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito della riqualificazione perché ha ritenuto decisivo il vizio di notifica
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite nella esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; la motivazione della sentenza di Cassazione è stata esposta nei limiti strettamente necessari per la decisione
comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
Prevede l'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della casella PEC e di verificare la disponibilità dello spazio; la sentenza richiama questo obbligo come possibile causa di imputabilità della mancata ricezione della PEC da parte del destinatario
art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179
Norma che disciplina la possibile perfezione della comunicazione mediante deposito in cancelleria; la Corte ha rilevato l'assenza di documentazione che attestasse un deposito tale da considerare la notifica perfezionata
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017 (Mariani, Rv. 271834-01)
Richiamata per i principi relativi alla gestione della PEC e alla responsabilità del destinatario in caso di mancata ricezione dovuta a mancata manutenzione o saturazione della casella; usata come parametro per valutare se la mancata consegna possa essere imputata al destinatario
Massime di principio
- La regolarità della notifica per via telematica (PEC) è condizione sostanziale di validità del procedimento: una "mancata consegna" certificate può determinare l'annullamento degli atti successivi se non è adeguatamente giustificata.
- La corte che decide in grado di appello/deve verificare e motivare le ragioni della mancata consegna: occorre accertare se la mancata ricezione sia imputabile al destinatario (es. casella PEC piena, mancata manutenzione) oppure a un errore/blocco nella trasmissione o a mancato deposito in cancelleria.
- Se la mancata notifica non risulta attribuibile al destinatario e non è dimostrato un perfezionamento alternativo della comunicazione (p.es. deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 16 comma 6 d.l. 179/2012), la nullità è insanabile e conduce all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- Quando un vizio formale essenziale (come la notifica) è decisivo, i restanti motivi di merito possono essere assorbiti dalla Corte di Cassazione e quindi non esaminati.
- Chi riceve notifiche via PEC ha l'obbligo tecnico-organizzativo di mantenere la casella funzionante (monitorare la saturazione, attivare avvisi automatici, verificare lo spazio disponibile); l'inosservanza può comportare l'imputabilità della mancata ricezione.
- In situazioni simili è importante conservare e produrre documentazione amministrativa (verbali di cancelleria, ricevute di deposito, log di invio/errore PEC) per dimostrare l'avvenuta notifica o l'esistenza di cause non imputabili al destinatario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22679/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22682/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →