Cassazione Penale, Ordinanza n. 10209/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato tratto a giudizio e condannato per la contravvenzione di cui all'art. 658 c.p. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto la prima doglianza inammissibile perché la questione dell'art. 131-bis non può essere sollevata per la prima volta in cassazione quando la norma era già vigente al momento della sentenza impugnata e non risulta una specifica richiesta in merito nel giudizio di merito. Le ulteriori censure sono state reputate generiche e infondate, poiché la sentenza di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena valorizzando negativamente la personalità dell'imputato, le modalità del fatto e i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 658 c.p.
costituisce la fattispecie contravvenzionale per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado; la decisione non ne affronta il merito ma prende atto della contestazione e condanna originaria.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già in vigore al momento della decisione impugnata e, in assenza di specifica richiesta, il giudice di merito non ha l'obbligo di pronunciarsi d'ufficio.
art. 606, comma 3, c.p.p.
preclude la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei precedenti gradi, nel caso concreto impedendo di introdurre per la prima volta il tema dell'art. 131-bis.
art. 62-bis c.p.
il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non manifestamente illogica e ancorata ai criteri pertinenti.
art. 133 c.p.
i parametri di gravità del fatto e personalità dell'imputato possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.
art. 616 c.p.p.
consente, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità quando la norma era già vigente al momento della decisione di merito e la questione non sia stata specificamente devoluta al giudice di merito.
- Il giudice di merito non ha un obbligo generale di pronunciare d'ufficio sull'art. 131-bis c.p. in difetto di una specifica richiesta di parte.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dalla valorizzazione di uno solo degli indici di cui all'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e adeguatamente motivato.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile o infondata quando si risolve in contestazioni generiche contro una motivazione del giudice di merito che abbia correttamente applicato i criteri dell'art. 133 c.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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