Cassazione Penale, Sentenza n. 07039/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che aveva rigettato le istanze avverso il decreto del GIP del 30/05/2025 di sequestro preventivo impeditivo. Le censure, in gran parte sovrapponibili, deducono violazione di legge (art. 321 c.p.p.) e lamentano mera apparenza della motivazione quanto alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei beni sequestrati, del periculum in mora e dell'attualità e proporzione della misura cautelare. In sostanza i ricorrenti sostenevano che i beni (banconote false, monete d'oro, orologi, autovetture, impianti di videosorveglianza) non fossero adeguatamente collegati all'attività delittuosa e che mancassero i presupposti per il sequestro impeditivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in cassazione: i censure erano, di fatto, critiche alla motivazione del giudice del riesame e non riconducevano a violazioni di legge o a vizi motivazionali talmente radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata motivazione collegando i beni sequestrati al contesto organizzato di reato (ruolo apicale di Braidic Claudio, finalità truffaldina che richiedeva ostentazione di opulenza, uso degli impianti di videosorveglianza, utilizzo degli orologi e delle autovetture nella dinamica del sodalizio), nonché l'attualità del periculum in mora e la proporzione della misura rispetto ai profitti stimati. Conseguentemente è stata disposta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il sequestro preventivo; la Corte valuta che il Tribunale abbia correttamente verificato i presupposti del sequestro impeditivo (pertinenzialità/strumentalità dei beni, periculum in mora, attualità e proporzione).
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge, con la nozione estesa anche a vizi gravissimi della motivazione che la rendano del tutto incomprensibile o priva dei requisiti minimi.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti se non è stata richiesta la trattazione orale nei termini; la Corte ha proceduto in tale forma per difetto di istanza nei termini.
art. 611 c. 1-bis e seguenti cod. proc. pen.
Richiamate in tema di modalità di trattazione d'udienza e tempi per la richiesta di trattazione orale; confermano la regolarità della trattazione in camera di consiglio senza le parti quando non sia stata tempestivamente richiesta la trattazione orale.
Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico di chi ha proposto ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro tremila.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; mere critiche alla valutazione dei fatti o alla motivazione non sono sufficienti.
- Per il sequestro impeditivo il giudice deve accertare la pertinenzialità/strumentalità dei beni rispetto all'attività delittuosa, l'esistenza del periculum in mora e la proporzione della misura rispetto ai profitti e al tipo di reato.
- La motivazione può essere ritenuta adeguata quando il giudice ricostruisce il contesto criminoso complessivo (es. ruolo nell'organizzazione, modalità operative, pluralità di provvedimenti cautelari) e collega logicamente i beni sequestrati alle esigenze del reato (es. ostentazione di opulenza per carpire la fiducia delle vittime, impianti di videosorveglianza utilizzati per controllo o intimidazione).
- In casi analoghi, per contrastare efficacemente il sequestro è utile dimostrare concretamente l'assenza di collegamento funzionale tra i beni e l'attività delittuosa, l'assenza di pericolo di dispersione o di inutilizzabilità probatoria e fornire elementi sul rapporto valore/profitto che rendano la misura sproporzionata.
- Chi impugna con argomenti meramente critici rispetto alla valutazione dei fatti rischia non solo l'inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende; è quindi strategico formulare motivi riconducibili a violazioni di legge o a vizi fortemente strutturali della motivazione.
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