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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10707/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP il 31/01/2022 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (appartenenza a associazione mafiosa, clan dei barcellonesi). Il ricorrente lamentava vizio di motivazione (artt. 292, comma 2, lett. c), 273 e 274 c.p.p.) e erronea applicazione di legge, deducendo che le intercettazioni citate non dimostrerebbero attuale partecipazione o volontà di contribuire a una "cassa comune" del clan, che le condanne pregresse (soprattutto anteriori al 2016) non possono essere decisive e che il "tempo silente" e provvedimenti successivi (misure meno gravose per motivi di salute e misure alternative) dimostrerebbero la cessazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che il giudizio sulla gravità indiziaria e sulla sussistenza delle esigenze cautelari sia questione di merito rimessa al giudice di merito e non suscettibile di revisione in Cassazione salvo manifesta illogicità. Ha confermato che, ai fini dell'art. 416-bis, non è necessario provare specifici atti esecutivi: basta l'adesione consapevole e la compenetrazione stabile nell'organizzazione. Ha valorizzato le intercettazioni, le precedenti condanne e la recente applicazione della misura cautelare del 4/02/2020 come elementi convergenti che attestano l'attualità delle esigenze cautelari e la persistenza di vincoli con il clan. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposti gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la fattispecie richiedendo per la partecipazione mafiosa non l'esecuzione di specifici atti criminosi, ma l'adesione consapevole e la stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo idonea a perseguire gli scopi comuni; la prova può emergere anche da attività significative svolte in favore dell'associazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'aggravante per reati estorsivi commessi in favore dell'associazione; considerato elemento che rafforza la gravità indiziaria e la persistenza dei vincoli associativi.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui per i reati aggravati dall'art. 416-bis sussiste una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; tale presunzione può essere superata solo mediante prova positiva della rescissione dei legami con l'organizzazione (anche se esiste orientamento che richiede motivazione aggiuntiva sul "tempo silente").

  • art. 274 cod. proc. pen.

    L'onere motivazionale del giudice che applica la misura cautelare è soddisfatto quando emergono elementi idonei a ritenere sussistenti le esigenze cautelari; nel caso sono stati indicati elementi attuali e convergenti.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative a mancata indicazione di elementi pertinenti e ha escluso la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.

  • art. 273 e 275 cod. proc. pen.

    Richiamate in tema di esigenze cautelari e presunzioni: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle esigenze cautelari e la necessità, per superare la presunzione, di prova della rescissione dei legami associativi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti dovuti nel caso in cui la decisione non comporti la liberazione dell'indagato; la Corte dispone gli adempimenti prescritti dalla norma.

Massime di principio

  • In caso di accusa di associazione mafiosa (art. 416-bis) non è necessario dimostrare atti esecutivi specifici: la partecipazione può essere provata dalla stabilità e dalla funzione del soggetto all'interno dell'organizzazione, da condotte anche non recenti se integrate da elementi indiziari attuali.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie del giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica o incomprensibile; le contestazioni basate su diversa valutazione delle intercettazioni e della gravità indiziaria sono di regola inammissibili in sede di legittimità.
  • Per le misure cautelari nei reati aggravati dall'art. 416-bis opera una presunzione di pericolosità ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., superabile solo con prova positiva della rescissione dei legami con l'associazione; il mero decorso del tempo o l'osservanza delle misure non è di per sé sufficiente.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione sono valutazione di fatto del giudice di merito: per impugnarle con successo in Cassazione occorre dimostrare la manifesta illogicità dell'interpretazione svolta dal giudice sottoposto a controllo.
  • Per impugnare efficacemente una custodia cautelare in capo ad un imputato con precedenti per mafia, la difesa deve produrre elementi concreti e nuovi che dimostrino dissociazione o cambiamento di ruolo/condotte, documentazione clinica o provvedimenti alternativi rigorosi e motivazioni specifiche sul decorso temporale dei fatti.

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