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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 611/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere contestata a De Luca per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo 1) e per un episodio di acquisto di stupefacente (capo 62). Quattro motivi: 1) violazione dell'art. 292 c.p.p. e carenza di autonoma motivazione del giudice della cautela (motivazione per relationem dalla richiesta del P.M.); 2) insufficienza della gravità indiziaria rispetto al reato associativo, con censura sulla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, assenza di riscontri e scarsità/ambiguità delle intercettazioni; 3) mancata provata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 4) carenza delle esigenze cautelari e mancata attualità del rischio di reiterazione, anche alla luce dell'ultimo fatto contestato risalente al 2019.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la tecnica motivazionale anche per incorporazione se accompagnata da un giudizio calibrato e autonomo del giudicante; ha considerato congrua la valutazione dei gravi indizi compiuta dal Tribunale, ritenendo le dichiarazioni dei collaboratori concordi e reciprocamene riscontranti, integrate dal quadro intercettativo e dai rapporti con altri indagati (in particolare il legame con Marco D'Alessandro quale tramite con il capo Di Puppo). L'aggravante ex art. 416-bis.1 è stata ritenuta valutabile in sede cautelare alla stregua del quadro indiziario e del rapporto strumentale tra spaccio ed organizzazione mafiosa già ritenuta in altro procedimento. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto attuale il rischio di reiterazione e la persistenza del vincolo associativo nonostante l'ultima attività risalisse al 2019, per il ruolo stabile dell'indagato nel narcotraffico. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    L'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare non esclude, secondo la giurisprudenza e il Tribunale, la possibilità di motivazione per relationem o per incorporazione della richiesta del P.M., purché il giudice della cautela fornisca comunque un giudizio adattato alle singole posizioni e dimostri un percorso argomentativo autonomo e non meramente acrifico.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione circa il rischio di reiterazione e la gravità della fattispecie non può essere applicata automaticamente senza valutare le circostanze; tuttavia la Corte ha ritenuto che, alla luce del contesto, il tempo intercorso (ultime condotte 2019) non escludeva l'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La sussistenza di vicinanza o collegamento con associazioni di tipo mafioso può essere apprezzata anche in sede cautelare sulla base di elementi indiziari complessivi e rapporti strumentali tra attività di spaccio e organizzazione mafiosa.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante collegata al vincolo mafioso può essere riconosciuta nel giudizio cautelare se il quadro indiziario mostra il rapporto strumentale fra l'associazione dedita allo spaccio e l'associazione mafiosa beneficiaria.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La contestazione del reato di traffico/uso di sostanze stupefacenti è valutata nel contesto dell'associazione ex art. 416-bis; la sussistenza del reato ex art. 74 può concorrere a dimostrare l'attività delittuosa inserita in un più ampio contesto associativo.

Massime di principio

  • La motivazione «per relationem» o per incorporazione della richiesta del P.M. non determina automaticamente nullità: è ammessa se il giudice mostra di aver svolto una valutazione autonoma e specifica delle posizioni individuali.
  • In Cassazione il controllo sul giudizio di merito in materia di gravità indiziaria è limitato: si verifica l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la riconsiderazione dei fatti.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono integrare gravi indizi se sono concordi e offrono riscontri reciproci o sono corroborate da altri elementi (intercettazioni, rapporti con terzi, contesto operativo).
  • La contestazione di un unico episodio di vendita di droga non esclude l'appartenenza ad un'associazione criminale quando il quadro indiziario complessivo (ruoli, rapporti, modalità di operare) sia coerente con la partecipazione stabile.
  • L'aggravante collegata alla mafia può essere apprezzata già in sede cautelare se emerge un rapporto strumentale tra l'attività di spaccio e l'organizzazione mafiosa beneficiaria.
  • Il tempo intercorso dall'ultima condotta non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: occorre valutare la persistenza del vincolo e la stabilità/«professionalità» dell'attività illecita.
  • Per impugnare con successo una custodia cautelare è necessario dimostrare carenze di motivazione manifeste, mancanza di riscontri effettivi ai dichiaranti, o illogicità evidente nella ricostruzione degli elementi indiziari.

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