Cassazione Penale, Ordinanza n. 33712/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del Tribunale pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione con riferimento a un'imputazione di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e aveva rideterminato la pena in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, per tre distinti episodi di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, commessi in due annualità. Con il primo motivo la difesa ha contestato la conferma della responsabilità, prospettando una diversa valutazione delle fonti di prova. La Corte ha rilevato che il motivo era generico e mirava a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di cassazione, osservando che i giudici di merito avevano fondato la decisione sugli accertamenti della Guardia di finanza, comprendenti l'analisi dei dati dello spesometro integrato, l'interpello delle imprese che avevano intrattenuto rapporti contrattuali con la società rappresentata dall'imputato e l'acquisizione della relativa documentazione contabile. Con il secondo motivo la difesa ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato l'elevato ammontare delle imposte evase e la protratta gestione dell'attività societaria in condizioni di grave irregolarità contabile e fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Il primo proponeva una rivalutazione alternativa delle prove e si contrapponeva alla motivazione razionale dei giudici di merito; il secondo non evidenziava vizi della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente giustificato dalla gravità dell'evasione e delle irregolarità contabili e fiscali. All'inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
La disposizione è richiamata quale fattispecie contestata per tre distinti episodi di omessa dichiarazione.
art. 10-bis d.lgs. 74/2000
La disposizione è richiamata in relazione a un'imputazione per la quale è stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, senza individuare specifici vizi di legittimità, mira a sostituire alla ricostruzione probatoria dei giudici di merito una diversa valutazione delle fonti di prova.
- Una motivazione di merito è adeguata quando ricostruisce gli elementi probatori mediante accertamenti documentali e riscontri investigativi specifici e consente di comprendere le ragioni dell'affermazione di responsabilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi concreti di gravità, quali l'elevato ammontare dell'evasione e la protratta gestione dell'attività in condizioni di grave irregolarità contabile e fiscale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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