Risposta n. 155 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, il bene acquisito dall’azienda speciale conserva la qualificazione di bene culturale pubblico perché l’azienda speciale è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e soggetto alla disciplina degli enti locali, non un ente di diritto privato.
Art Bonus per l’acquisto di un bene culturale tramite azienda speciale comunale
Il quesito
Il Comune chiede se l’acquisto di un bene culturale da parte di una azienda speciale dell’ente locale mantenga la natura di bene culturale pubblico e consenta quindi l’applicazione del credito d’imposta Art Bonus.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia, richiamata la disciplina dell’Art Bonus e il parere conforme del Ministero dei beni e delle attività culturali, ritiene che il bene culturale acquisito tramite azienda speciale del Comune possa essere considerato bene culturale pubblico ai fini dell’agevolazione.
Art Bonus e acquisto di un bene culturale tramite azienda speciale comunale
L’interpello riguarda la possibilità di applicare il credito d’imposta Art Bonus a un bene culturale che il Comune istante intende acquisire non direttamente, ma tramite una propria azienda speciale da costituire ai sensi dell’art. 114 del TUEL. Il tema centrale è se tale modalità di acquisto incida o meno sulla natura pubblica del bene ai fini dell’agevolazione.
Fattispecie rappresentata dal Comune
Il Comune riferisce di poter acquisire la proprietà di un bene culturale, qualificabile come tale ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). L’acquisto avverrebbe attraverso un’azienda speciale dell’ente locale, costituita ad hoc.
Il dubbio prospettato riguarda la possibilità di ricondurre tale bene nell’ambito dei beni culturali pubblici agevolabili con il credito d’imposta di cui all’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Quesito posto all’Agenzia
Il Comune chiede, in sostanza, se l’acquisto di un bene culturale da parte di un’azienda speciale di un ente locale faccia venir meno la natura pubblica del bene e quindi impedisca l’applicazione dell’Art Bonus. La questione è quindi incentrata sul rapporto tra titolarità del bene, natura giuridica dell’azienda speciale e ambito oggettivo dell’agevolazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comune ritiene che il bene culturale, una volta acquisito dall’azienda speciale, mantenga la propria qualificazione di bene culturale pubblico.
A sostegno di tale impostazione, osserva che:
- l’azienda speciale è, per espressa previsione dell’art. 114 del TUEL, un ente strumentale dell’ente locale;
- essa è dotata di personalità giuridica;
- è soggetta alla disciplina giuridica, contabile e amministrativa prevista per gli enti locali;
- non è un istituto previsto dal codice civile;
- non può essere costituita tra soggetti privati;
- non può quindi essere qualificata come ente di diritto privato.
Ne consegue, secondo l’istante, che la proprietà del bene in capo all’azienda speciale non ne altera la natura pubblica.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che prevede il credito d’imposta Art Bonus nella misura del 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per specifiche finalità culturali e di spettacolo.
In particolare, la norma riguarda:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri e di altre istituzioni del settore spettacolo;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni destinate a soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici per interventi di restauro, protezione e manutenzione.
L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, che ha chiarito l’ambito applicativo dell’Art Bonus.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, su conforme parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, accoglie la tesi del Comune.
Rileva che l’azienda speciale è uno strumento previsto dall’art. 114 del TUEL e che ha natura di ente pubblico. Per tale ragione, il bene culturale acquisito con le modalità descritte può essere considerato, ai fini dell’applicazione dell’Art Bonus, un bene culturale pubblico.
Conclusioni operative
L’interpello si conclude quindi nel senso che l’acquisto del bene culturale tramite azienda speciale del Comune non esclude la fruibilità dell’agevolazione. Il bene resta qualificabile come bene culturale pubblico ai fini dell’Art Bonus, con conseguente applicazione del credito d’imposta alle erogazioni liberali effettuate per le finalità previste dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 28 dic 2018Risposta n. 141 del 28/12/2018
- Interpello · 28 dic 2018Risposta n. 142 del 28/12/2018
- Interpello · 28 dic 2018Risposta n. 143 del 28/12/2018
- Interpello · 28 dic 2018Risposta n. 144 del 28/12/2018
- Interpello · 28 dic 2018Risposta n. 145 del 28/12/2018
- Interpello · 28 dic 2018Risposta n. 146 del 28/12/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →