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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18702/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per appropriazione indebita (fatto del 21/9/2011) asserendo: 1) che il reato era estinto per prescrizione già prima della pronuncia di appello; 2) che doveva essere riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha respinto come manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131‑bis (la Corte di merito ha correttamente ritenuto che il danno, oltre 14.000 euro, non fosse di infima rilevanza), mentre ha accolto il motivo relativo alla prescrizione. Pur essendovi stata recidiva specifica e varie sospensioni del processo (diversi periodi indicati e una sospensione per COVID di 62 giorni, per complessivi circa 7 mesi), il termine decennale di prescrizione del reato si è estinto prima della pronuncia di secondo grado. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, rilevando d'ufficio la causa di estinzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto non è applicabile nel caso concreto perché il danno contestato (oltre 14.000 euro) non è di minima entità; pertanto non sussiste la causa di non punibilità invocata.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'obbligo di rilevare d'ufficio la causa sopravvenuta di estinzione del reato (prescrizione) e ha annullato senza rinvio la sentenza di merito perché il reato si era estinto prima della pronuncia di appello.

Massime di principio

  • La prescrizione, se si è perfezionata prima della pronuncia di una sentenza di grado superiore, deve essere rilevata d'ufficio e può comportare l'annullamento senza rinvio della decisione che ha dichiarato la responsabilità.
  • Le cause di non punibilità ex art. 131‑bis vanno applicate solo quando la fattispecie ha reale bassa offensività; danni significativi (es. oltre alcune migliaia di euro) rendono improbabile il riconoscimento della tenuità del fatto.
  • Nel calcolo dei termini di prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione del processo (anche quelle straordinarie, come le sospensioni per emergenze sanitarie); tuttavia tali sospensioni non impediscono comunque che il termine prescrizionale si compia quando il tempo complessivo lo consente.
  • La presenza di recidiva o di altri elementi aggravanti può incidere sul computo della pena ma non impedisce automaticamente che la prescrizione si perfezioni; occorre il calcolo oggettivo dei termini e delle sospensioni.
  • Nei giudizi di impugnazione le Corti di merito e la Cassazione sono tenute a verificare d'ufficio eventuali cause estintive sopravvenute del reato (come la prescrizione) anche se non dedotte dalle parti.

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