Sentenza n. 908/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1233/2024, depositata il 07.03.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1233/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero ad attribuirgli tale beneficio. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione, che non aveva attribuito la carta né effettuato pagamenti, neppure parziali. L’ottemperanza non è stata estesa alle spese liquidate dal giudice civile, distratte in favore del difensore, poiché tale profilo non era stato azionato nel presente giudizio. È stata inoltre richiesta una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza civile passata in giudicato. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e che la documentazione e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano l’assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato il credito né fornito indicazioni sull’esecuzione. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme pretese, la condanna sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l’esecuzione dei pagamenti da parte dell’amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l’inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inottemperanza di un’amministrazione a una sentenza di condanna al pagamento può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e non risultino effettuati pagamenti, neppure parziali.
- Quando l’amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta l’esistenza o l’entità del credito e non fornisce elementi sull’esecuzione del titolo, la documentazione prodotta dal ricorrente può fondare l’accertamento dell’inadempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari al pagamento dopo l’inutile decorso del termine.
- La penalità di mora può essere negata quando, alla luce del tempo trascorso e dell’entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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