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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01601/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'appello proposto da Casella contro l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 25/01/2025. Il ricorrente contestava il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura, nonché contestando l'operatività della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) a lui ascritto.

La decisione

Il difensore ha poi trasmesso rinuncia rituale al ricorso (15/10/2025). Per effetto della sopravvenuta rinuncia il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p.. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.. La Corte non ha quindi esaminato il merito delle censure sulla sussistenza delle esigenze cautelari né sull'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato contestato all'imputato (associazione di tipo mafioso). La sentenza non decide sull'operatività di specifiche conseguenze cautelari derivanti da questa fattispecie, perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia; tuttavia è il titolo del fatto che ha motivato la richiesta di custodia cautelare in carcere.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunzione cautelare applicabile ai reati di associazione mafiosa (presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari). La Corte di legittimità non si è espressa sulla sua operatività nel caso concreto a causa della rinuncia al ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di sopravvenuta rinuncia. La Corte ha ritenuto che la rinuncia rituale comporti l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 500.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione: se il difensore dichiara la rinuncia, la Corte non entra nel merito delle questioni sollevate.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; pertanto la rinuncia ha conseguenze economiche prevedibili.
  • Quando il motivo di impugnazione riguarda l'applicazione di presunzioni cautelari (es. art. 275, comma 3, c.p.p.) in reati di mafia, è necessario che il ricorrente mantenga l'impugnazione in vita per ottenere una pronuncia di merito; la rinuncia impedisce di ottenere chiarimenti giurisprudenziali su tali temi.
  • Per contestare la custodia cautelare in carcere per reati associativi di tipo mafioso è utile fornire elementi concreti e specifici volti a superare la presunzione cautelare e a dimostrare la proporzionalità e l'assenza delle esigenze cautelari (es. misure alternative effettive, situazione personale, carenza di indizi specifici di pericolosità).
  • La strategia difensiva deve valutare con attenzione le conseguenze della rinuncia: se l'obiettivo è ottenere una pronuncia di merito (anche per creare precedente), la rinuncia sopravvenuta vanifica questa possibilità e può essere sostanzialmente definitiva sul piano processuale rispetto all'impugnazione rinunciata.

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