Sentenza n. 3642/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A)Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento di diniego di permesso costruire in sanatoria prot. 11978/2022 del 1.4.2022 con il quale il Comune di Quarto ha rigettato la domanda di condono ex legge 326/2003 presentata dalla ricorrente in data 4.2.2004 e contraddistinta come pratica di condono edilizio n. 50; 2) della comunicazione prot. 21717 del 19.6.2018 richiamata nel provvedimento sub 1); 3) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto tra cui: a) l'ordinanza di demolizione n. 04/2004 richiamata nel provvedimento sub 1); b) l'istruttoria richiamata nel provvedimento sub 1) B)Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\9\2025 : 1) dell’ordinanza n. 36 del 14.5.2025 con la quale il Comune di Quarto ha ingiunto alla ricorrente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi realizzati in Quarto alla Via Cupa Reginella 69 al foglio 9 p.lla 849; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui: a) il sopralluogo del 4.3.2022 richiamato nel provvedimento sub 1); b) la comunicazione prot. 13223 del 12.4.2022 richiamata nel provvedimento sub 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a una domanda di condono edilizio e, con motivi aggiunti, ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per un manufatto descritto come deposito-garage, costituito da una struttura in ferro con pilastri, travi e pannelli di copertura. Ha dedotto la violazione dell’art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003, il travisamento dei fatti, la carenza e l’erroneità dell’istruttoria e l’illogicità manifesta, sostenendo che l’opera fosse ultimata già il 18 febbraio 2003. Secondo la ricorrente, il manufatto da condonare sarebbe stato soltanto una struttura aperta e la mancata tompagnatura o copertura non avrebbe impedito l’ultimazione, poiché la domanda avrebbe riguardato una struttura e non una volumetria. Il Comune ha contestato tale ricostruzione, rilevando che la domanda riguardava un deposito-garage e che non era stata fornita la prova dell’ultimazione entro il termine legalmente rilevante. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 36 del 14 maggio 2025, deducendone esclusivamente l’illegittimità derivata dal diniego di condono.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. La ricorrente non aveva depositato né il provvedimento impugnato né la domanda di sanatoria e non aveva fornito elementi probatori idonei a dimostrare che l’opera oggetto della domanda fosse una mera struttura aperta, diversa dal deposito-garage indicato dal Comune. Il Collegio ha ritenuto attendibili le ricostruzioni dell’amministrazione e ha rilevato che, secondo i verbali di sequestro, alla data del 10 giugno 2003 risultavano soltanto i pilastri e un parziale armaggio delle traverse, mentre la copertura e la tompagnatura risultavano ancora da realizzare o in corso di completamento. La mancata ultimazione entro il 31 marzo 2003, termine previsto per il condono ex legge n. 326/2003, non è stata quindi superata. Il TAR ha ribadito che l’onere di provare l’ultimazione dei lavori entro il termine utile grava sul richiedente la sanatoria. I motivi aggiunti sono stati respinti perché fondati soltanto sull’illegittimità derivata del diniego, ritenuto legittimo, e perché non erano stati dedotti vizi autonomi dell’ordinanza di demolizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La domanda di condono è subordinata, per quanto rileva nella decisione, all’ultimazione dell’opera entro il termine del 31 marzo 2003; la prova di tale presupposto grava sul richiedente la sanatoria.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio, l’onere di provare che i lavori siano stati ultimati entro il termine previsto dalla legge grava sul soggetto che richiede la sanatoria.
- Quando la domanda di condono riguarda un manufatto funzionalmente qualificato come deposito o garage, il richiedente deve dimostrare l’ultimazione dell’opera nella consistenza oggetto della domanda; non è sufficiente allegare una consistenza edilizia diversa e ridotta rispetto a quella rappresentata all’amministrazione.
- La prova dell’ultimazione entro il termine utile per il condono deve risultare da elementi documentali o da altri elementi probatori attendibili; in mancanza, il diniego fondato sull’inosservanza del termine è legittimo.
- L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione fondata esclusivamente sull’illegittimità derivata dal diniego di condono deve essere respinta quando il diniego presupposto sia ritenuto legittimo e non siano dedotti vizi autonomi dell’ordinanza demolitoria.
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