Cassazione Penale, Ordinanza n. 11085/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando dunque la sentenza di appello che aveva a sua volta confermato la condanna. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma, la quale aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia per i reati loro rispettivamente ascritti. Il primo ricorrente deduceva travisamento della prova in relazione a un'individuazione fotografica effettuata da una teste in data 30/05/2016, con conseguente vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il capo A. Il secondo ricorrente deduceva vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, violazione dell'art. 56 c.p. in tema di tentativo e violazione dell'art. 62-bis c.p. sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché proponevano una lettura alternativa delle prove o riproducevano censure già esaminate e disattese in appello; quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che la relativa valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, evenienze qui escluse.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul tentativo; la Corte non ne entra nel merito, limitandosi a ritenere la doglianza già esaminata e disattesa in appello e quindi non scrutinabile in cassazione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la relativa determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se arbitraria o manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del compendio probatorio, né sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione delle fonti di prova.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione quando la censura riproduce questioni già specificamente esaminate e motivate dal giudice di appello con argomenti non illogici.
- La valutazione sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10928/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10933/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10989/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10996/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10997/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10998/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →