Sentenza n. 1430/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro e condannato l’amministrazione a mettere a disposizione complessivi 1.500 euro tramite la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero il 24 ottobre 2024 tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate. Nonostante la notificazione e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni, il Ministero è rimasto inadempiente rispetto all’obbligo di mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di 1.500 euro mediante la Carta elettronica del docente. È stata quindi dedotta la persistente inerzia dell’amministrazione e chiesta l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della pronuncia, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, attribuendogli il compito di adottare, su istanza della ricorrente, tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i successivi sessanta giorni. I compensi e le spese dell’eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del provvedimento, adottando le ulteriori misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, pur prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi e delle spese commissariali all’amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disciplina richiamata dal giudice in tema di compensi e spese dell’attività del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, dopo la notificazione della pronuncia e il decorso del termine di moratoria previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, legittima il ricorso al giudice amministrativo per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, condizionando l’intervento sostitutivo all’inutile decorso del termine assegnato e a un’apposita istanza della parte.
- Il commissario ad acta, in sede di esecuzione sostitutiva, deve porre in essere tutti gli atti necessari a dare concreta attuazione al giudicato, comprese, ove occorrano, eventuali modifiche di bilancio.
- I compensi e le spese dell’attività commissariale possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per specifici giudizi di ottemperanza può essere applicata per analogia anche ad altre condanne dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro.
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