Cassazione Civile, Ordinanza n. 00207/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 21 giugno 2006 relativa alla vendita di un immobile. In primo grado e in appello era stata accolta la domanda della parte acquirente di risoluzione del contratto per inadempimento dei venditori, che avevano rifiutato di stipulare il successivo atto pubblico e nel frattempo avevano venduto il bene a terzi, con condanna alla restituzione del prezzo versato. La difesa dei venditori aveva sostenuto, invece, che la scrittura fosse soltanto apparente o comunque simulata, che l'acquirente formale non avesse mai partecipato al contratto e che il documento fosse stato sottratto dal genitore dell'acquirente e poi indebitamente sottoscritto e utilizzato in giudizio. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con sei motivi, violazioni di legge e vizi motivazionali, lamentando: la mancata considerazione della tesi della falsità o inesistenza del contratto e della pretesa appropriazione indebita del documento; il diniego di prove orali dirette a dimostrare l'inesistenza o la simulazione del negozio; l'erronea considerazione della quietanza di pagamento; il mancato uso della prova testimoniale e presuntiva, anche in relazione a un preteso principio di prova per iscritto e all'impossibilità morale di procurare una controdichiarazione; e l'omesso ricorso a presunzioni circa l'effettivo pagamento del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla simulazione fossero infondate nel merito e, per quanto attiene ad alcune censure istruttorie e motivazionali, inammissibili. In particolare ha affermato che, se la tesi difensiva era riconducibile alla simulazione assoluta oppure alla simulazione per interposizione di persona, la prova tra le parti non poteva essere data con testimoni o presunzioni, ma richiedeva una controdichiarazione scritta, assente nel caso concreto. Ha inoltre escluso che il contratto fosse nullo per il solo fatto di essere collegato a una condotta penalmente illecita di appropriazione indebita, poiché tale reato tutela un interesse privatistico e non un interesse generale dell'ordinamento. Ha infine confermato la piena efficacia probatoria della quietanza di pagamento, non essendo stati allegati errore di fatto o violenza quale base per contestarla. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimata; è stato solo dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato solo nel ricorso come norma asseritamente violata, senza una specifica applicazione decisoria nella motivazione della Corte.
art. 646 c.p.
Evocato per sostenere che la sottrazione del documento integrasse appropriazione indebita; la Corte ha escluso che tale illecito penale comporti di per sé nullità del contratto collegato.
art. 1321 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla formazione del contratto, ma non decisivo ai fini dell'esito.
art. 1325 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla struttura del contratto, senza autonoma rilevanza nella decisione finale.
art. 1326 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla conclusione del contratto, senza autonoma rilevanza nella decisione finale.
art. 1418 c.c.
La nullità per contrasto con norme imperative sussiste solo se la norma penale violata tutela un interesse generale dell'ordinamento; non ricorre per l'appropriazione indebita, che tutela un interesse privatistico.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazione decisiva.
art. 2697 c.c.
Invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la simulazione non fosse stata provata secondo le regole di legge.
art. 2724 c.c.
Richiamato per sostenere l'ammissibilità della prova testimoniale in presenza di principio di prova per iscritto o impossibilità morale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e comunque non decisiva.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel ricorso in tema di presunzioni, ma la Corte ha escluso l'utilizzabilità delle presunzioni per provare la simulazione tra contraenti senza controdichiarazione.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel ricorso sulle presunzioni semplici; la Corte ha escluso che potessero supplire alla mancanza della prova scritta della simulazione.
art. 1417 c.c.
Richiamato nel ricorso in tema di prova della simulazione; la Corte ha ribadito la necessità della controdichiarazione scritta tra le parti contraenti.
art. 2732 c.c.
Applicato in via analogica per affermare che la quietanza a saldo può essere contestata solo se il suo rilascio è avvenuto per errore di fatto o violenza.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è stato respinto o dichiarato inammissibile, anche perché non proponibile in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter c.p.c.
Ha impedito la deducibilità del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in cassazione, essendo la decisione di appello conforme a quella di primo grado nel giudizio introdotto dopo il 2015.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Tra le parti del contratto, la simulazione del negozio richiede, di regola, prova scritta mediante controdichiarazione; in mancanza, non sono ammissibili né la prova testimoniale né le presunzioni per dimostrare che la scrittura sia meramente apparente o che vi sia interposizione fittizia di persona.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando ricorre la 'doppia conforme' tra primo e secondo grado, nei limiti applicabili dell'art. 348-ter c.p.c.
- La nullità del contratto per contrasto con norme imperative non deriva automaticamente dal fatto che il negozio sia collegato a un reato: occorre verificare se la norma penale violata tuteli un interesse generale dell'ordinamento e non un mero interesse privatistico.
- La quietanza di pagamento rilasciata al debitore fa piena prova dell'avvenuto pagamento e può essere contrastata dal creditore solo allegando e provando che il rilascio è avvenuto per errore di fatto o violenza.
- Se la parte deduce l'inesistenza del contratto ma dal proprio stesso ricorso risulta che la scrittura privata reca le sottoscrizioni dei contraenti, la censura sulla mancanza di sottoscrizione è inconferente o irrilevante ai fini dell'esistenza del vincolo.
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