Cassazione Penale, Sentenza n. 03918/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento (01/08/2025) con cui il Giudice dell'esecuzione, rilevata l'omissione del termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio nella sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), aveva fissato tale termine in cinque anni dal passaggio in giudicato (passaggio in giudicato l'11/09/2024). Il P.M. contestava la correttezza di tale fissazione, sostenendo che il termine quinquennale ex art. 163 cod. pen. dovrebbe applicarsi solo se né i giudici di cognizione né il giudice dell'esecuzione abbiano fissato alcun termine, e chiedeva che il Giudice dell'esecuzione indicasse un termine più breve per non vanificare la finalità rieducativa e per evitare conseguenze di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, confermando l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva fissato il termine in cinque anni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. e Sez. 6) e ha affermato che, quando il giudice della cognizione omette di determinare il termine ex art. 165, comma 6, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, su richiesta, è tenuto a fissarlo e non incontra preclusioni: può determinare liberamente il termine anche nella misura pari a quella prevista dall'art. 163, comma 1, cod. pen. Inoltre la Corte ha precisato che lo spirare del termine quinquennale non determina automaticamente l'estinzione del reato nei casi in cui il condannato non abbia adempiuto agli oneri restitutori e non si siano verificate cause sopravvenute: in tale ipotesi il reato non si estingue e la sospensione condizionale può essere revocata ai sensi degli artt. 167 e 168 cod. pen.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 444
Rinvio formale: la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. può prevedere condizioni e obblighi; la questione riguarda l'omissione del termine per il risarcimento nel corpo della sentenza.
Codice penale, art. 165, comma 6
Stabilisce l'obbligo di fissare il termine entro il quale devono essere adempiuti gli oneri posti a condizione della sospensione; l'omissione configura violazione che il giudice dell'esecuzione è tenuto a sanare su richiesta.
Codice penale, art. 163, comma 1
Indica il termine quinquennale di riferimento: il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere di fissare il termine omesso, può legittimamente determinare tale termine nella misura di cinque anni.
Codice penale, art. 167
Regola l'estinzione del reato: la Corte precisa che lo spirare del termine quinquennale non comporta automaticamente l'estinzione se l'obbligo restitutorio non è stato adempiuto e non sussistono cause che impediscano la prestazione.
Codice penale, art. 168
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena qualora il condannato non adempia agli obblighi cui la stessa era subordinata; la Corte richiama questa conseguenza in caso di mancato adempimento entro il termine fissato.
Cassazione Sez. 6, n. 6842 del 22/01/2025
Giurisprudenza richiamata dal giudice dell'esecuzione e richiamata dalla Corte: supporta il potere del giudice dell'esecuzione di fissare il termine omesso e indica criteri interpretativi recenti sull'argomento.
Cassazione, Sez. U., n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)
Decisione di massimo consesso citata nelle argomentazioni: chiarisce i poteri e i limiti riguardanti la fissazione del termine per l'adempimento degli obblighi connessi alla sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- Se la sentenza che concede la sospensione condizionale della pena omette di fissare il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio (art. 165, comma 6 c.p.), il giudice dell'esecuzione, su richiesta di parte o del pubblico ministero, è tenuto a determinarlo.
- Il giudice dell'esecuzione ha piena discrezionalità nell'individuare il termine da fissare e può, se lo ritiene opportuno, adottare il termine quinquennale previsto dall'art. 163, comma 1 c.p.
- La fissazione del termine quinquennale dal giudice dell'esecuzione non determina automaticamente l'estinzione del reato qualora il condannato non abbia adempiuto agli obblighi: in assenza di cause impeditive l'inadempimento comporta la non estinzione e la possibile revoca della sospensione (artt. 167 e 168 c.p.).
- Per preservare finalità rieducative e certezza del diritto è opportuno che il giudice della cognizione, al momento della pronunciamento, fissi sempre il termine per l'adempimento degli obblighi accessori; in mancanza, le parti interessate dovrebbero tempestivamente sollecitare il giudice dell'esecuzione.
- In casi analoghi le parti (e in particolare il P.M.) possono e devono impugnare decisioni manifestamente arbitrarie o prive di motivazione, ma non ogni fissazione del termine da parte del giudice dell'esecuzione è invalida: occorre valutare la conformità ai canoni giurisprudenziali consolidati.
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