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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per conteggio e motivazione della pena complessiva. Loria deduce che il giudice dell'esecuzione ha confuso la sua posizione con quella del coimputato e ha errato nel passare dal cumulo materiale (anni 17 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.300,00 di multa) all'unificazione per continuazione fissando una pena complessiva di anni 29 e mesi 11 ed euro 3.800,00 di multa. Denuncia inoltre la mancata indicazione e motivazione della riduzione dovuta all'opzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) sul conteggio dell'aumento per continuazione e la mancanza di motivazione distinta circa l'incremento operato per ciascun reato satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha riscontrato che il Tribunale non ha motivato adeguatamente la determinazione della pena dopo aver operato il passaggio al cumulo giuridico per continuazione: manca l'indicazione della misura in cui erano già state unificate le prime due sentenze, non è esplicitato il calcolo della riduzione per il rito abbreviato e non è motivato il quantum dell'aumento per ciascun reato satellite. Per questi vizi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Il criterio della continuazione comporta un aumento della pena complessiva e richiede che il giudice individui il reato piu grave, stabilisca la pena base e calcoli e motivi distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, per consentire il controllo sulla proporzione delle pene e sul rispetto dei limiti dell'art. 81.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    La riduzione premiale prevista per il rito abbreviato deve essere considerata anche nell'ambito del riconoscimento della continuazione 'in executivis'; il giudice deve indicare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, che ha valore aritmeticamente predeterminato e non richiede ulteriore motivazione sul 'quantum'.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico dei motivi di cassazione dedotti: violazione di legge e manifesta illogicità o insufficienza della motivazione relativamente alla determinazione della pena e ai calcoli di unificazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione in cassazione: il ricorrente doveva esporre i motivi entro i limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dalla norma.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piu grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite

    La giurisprudenza di legittimità impone un livello argomentativo tale da permettere la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81, evitando forme surrettizie di cumulo materiale.

Massime di principio

  • Se si passa dal cumulo materiale alla unificazione per continuazione (cumulo giuridico), il giudice deve esplicitare il passaggio aritmetico: indicare la pena base (reato piu grave), calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.
  • Quando uno dei reati è stato giudicato con rito abbreviato, il giudice deve computare la riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. anche sull'aumento per continuazione e dichiarare in motivazione di averla applicata.
  • Il giudice dell'esecuzione non può confondere le posizioni personali dei coimputati: ogni calcolo di pena deve essere riferito al singolo condannato e documentato in motivazione.
  • La motivazione su aumento e riduzioni deve essere sufficientemente dettagliata da consentire al giudice di legittimità di verificare il rispetto della proporzionalita e dei limiti di legge; motivazioni generiche o assenti comportano annullamento e rinvio.
  • In caso di incoerenze numeriche tra il cumulo materiale e la pena poi fissata per continuazione, il difensore può impugnare per violazione di legge e insufficienza di motivazione e ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Il grado di argomentazione richiesto è proporzionato all'entità degli aumenti: aumenti rilevanti richiedono spiegazioni più dettagliate, ma comunque sempre sufficienti a ricostruire il calcolo e le ragioni di equità e proporzionabilità.

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