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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 713/2024 emessa dal Tribunale di Modena, depositata il 20 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202501706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Modena, avente ad oggetto il pagamento di somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nelle more del giudizio, la difesa del ricorrente ha dichiarato l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice ordinario e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio il Ministero aveva integralmente pagato le somme dovute in base alla sentenza del giudice ordinario. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, poiché il pagamento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione a favore del difensore. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza; il giudizio è definito con cessazione della materia del contendere per l'integrale esecuzione della sentenza azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della decisione azionata intervenuta nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario adottare ulteriori misure esecutive.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, in quanto la proposizione del ricorso è stata resa necessaria dall'inadempimento precedente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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