Cassazione Penale, Sentenza n. 2922/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per più delitti di truffa aggravata. Il difensore ha dedotto: 1) erronea applicazione degli artt. 8 e 16 c.p.p. sostenendo che i singoli raggiri costituiscono distinte condotte (non una unica fattispecie a consumazione prolungata) e che il momento consumativo rilevante per la competenza territoriale sarebbe la prima dazione (26/1/2012), con conseguente incompetenza del Tribunale di Ancona in favore di quello di Perugia; 2) violazione dell'art. 157 c.p. per prescrizione dei reati già intervenuta prima della sentenza d'appello, con censura anche del calcolo delle sospensioni utilizzate dalla Corte territoriale, in particolare l'applicazione dei 64 giorni di sospensione ex art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020 ritenuta impropria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale: la Corte di merito aveva correttamente qualificato, alla luce degli atti, alcune delle fattispecie come a consumazione protratta quando i singoli pagamenti risultano riconducibili a un originario e unico comportamento fraudolento; quindi nessun vizio sul punto. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione: la Corte d'appello ha errato nel computo della continuazione (ha trattato in modo unitario reati che, secondo la Cassazione, dovevano essere valutati come distinte condotte a consumazione protratta) e ha indebitamente computato la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020, non applicabile nel caso concreto. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; le statuizioni civili vengono confermate in assenza di impugnazione sui profili di responsabilità civile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare; norma procedurale sullo svolgimento dell'udienza in contesti emergenziali
art. 8 cod.proc.pen.
Criteri per determinare la competenza territoriale: discussa rispetto al momento consumativo del reato e alla qualificazione delle condotte come a consumazione prolungata
art. 16, comma 1, cod.proc.pen.
Regole integrative sulla competenza per territorio applicate in combinazione con l'art. 8 per decidere l'eccezione di incompetenza
art. 157 cod.pen.
Disciplina della prescrizione: invocata dalla difesa per sostenere l'estinzione dei reati prima della sentenza d'appello
art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020
Prevede una sospensione della prescrizione per l'emergenza Covid-19; la Cassazione ricorda che la sospensione si applica solo se siano ricorsi i presupposti (udienza fissata o termine processuale in scadenza fra il 9/3 e l'11/5/2020)
art. 159 cod.pen.
Richiamato in riferimento alla causa generale di sospensione della prescrizione per eventi realmente impeditivi della progressione processuale
Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (Cassazione, SS.UU.)
Giurisprudenza di legittimità interpretativa della sospensione ex art. 83, comma 4, D.L. 18/2020: la sospensione opera solo se l'udienza è stata fissata nel periodo emergenziale o scadeva un termine processuale in quel periodo
Giurisprudenza su "truffa a consumazione prolungata" (es. Sez. 2, n. 57287/2017; n. 11026/2005; n. 12319/1989)
Principio secondo cui la truffa è a consumazione prolungata quando i pagamenti successivi sono riconducibili a un unico artifizio originario: il momento consumativo coincide con la cessazione della situazione di illegittimità (ultimo pagamento/cessazione dell'effetto)
Massime di principio
- La qualificazione della truffa come "a consumazione prolungata" richiede che i singoli pagamenti siano riconducibili a un "originario" artificio unico: se così è, la consumazione si estende fino all'ultimo atto che pone fine alla situazione di illegittimità (es. ultimo pagamento).
- Se le condotte sono distinte e ciascun offeso ha autonomo mandato e autonoma inducente promessa, la prescrizione va calcolata separatamente per ogni singolo illecito, salvo che ricorrano i presupposti della continuazione interna riconducibile a un progetto criminoso unitario.
- Per la determinazione della competenza territoriale occorre individuare il momento consumativo effettivo: se il reato è a consumazione prolungata quel momento può essere l'ultimo pagamento; se invece sono reati autonomi, il primo atto consumativo può determinare la competenza.
- Le sospensioni della prescrizione introdotte per l'emergenza Covid-19 (art. 83, comma 4, D.L. 18/2020) si applicano solo se il procedimento abbia subito una concreta stasi dovuta a misure emergenziali (udienza fissata o termine processuale in scadenza tra il 9/3 e l'11/5/2020); non possono essere applicate in via generalizzata.
- In sede di impugnazione per prescrizione, è fondamentale il calcolo cronologico accurato: vanno computate solo le cause di sospensione effettivamente applicabili (rinvii per legittimo impedimento, sospensioni con presupposti reali), perché errori nel computo possono determinare l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
- L'annullamento della sentenza penale per prescrizione può non toccare le statuizioni civili: i diritti civili delle parti offese possono restare confermati e vanno valutati separatamente.
- Per contestare la competenza territoriale o la decorrenza della prescrizione è opportuno produrre fin dall'inizio elementi probatori (date dei singoli pagamenti, mandati, ricevute, luoghi di dazione) per impedire che il giudice valorizzi una teoria alternativa basata su una consumazione prolungata.
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