Ordinanza n. 167/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della nota prot n. 0013710/2025 del 17/10/2025 (prot messi comunali n. 234 del 21/10/2025), ordinanza n. 4 del Servizio Urbanistico ed Edilizia Privata del Comune di Roccarainola del 17/10/2025, notificata il 23/10/2025, avente ad oggetto “ordinanza di sospensione lavori” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la nota prot comunale n. 11940 del 15/9/2024 della Stazione dei Carabinieri, unitamente ai riferiti accertamenti di ufficio e riscontri, la nota prot n. 3233 del 15/4/2022 del Servizio Urbanistica, se e qualora lesiva; 2) della nota prot n. 0013795/2025 del 20/10/2025 del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Roccarainola, notificata il 22/10/2025, avente ad oggetto “segnalazione certificata per agibilità prot n. 13446 del 14/10/2025. Sospensione pratica” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa l’ordinanza del Responsabile UTC Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata n. 4 del 17/10/2025 di sospensione lavori, gli atti istruttori e relativi esiti, , nonché gli eventuali ulteriori atti adottati in danno al ricorrente di cui si ignorano estremi e contenuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori e sospensione della pratica relativa alla segnalazione certificata di agibilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di sospensione dei lavori e la successiva nota di sospensione della pratica relativa alla segnalazione certificata per agibilità. Sono stati contestati anche gli atti istruttori richiamati e gli eventuali ulteriori atti lesivi. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la sussistenza del vincolo paesaggistico e la necessità della relativa autorizzazione per gli interventi realizzati. Il ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio cautelare connesso a un preliminare di compravendita.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficienti prospettive di accoglimento e di periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la sospensione dei lavori fosse conseguenza dell'inefficacia originaria del permesso di costruire e della successiva S.C.I.A., derivante dalla mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica sugli interventi realizzati. Ha inoltre rilevato che la presenza del vincolo paesaggistico era stata contestata solo genericamente e che rientra nelle verifiche della parte richiedente il titolo edilizio l'accertamento dell'esistenza dei vincoli gravanti sull'area. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto non è stato ritenuto provato, poiché il preliminare di compravendita indicava il 30 giugno 2025 come data per la stipula del definitivo, termine già superato alla data della decisione cautelare. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione della consistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
d.P.R. 380/2001
Il giudice ha richiamato l'inefficacia del permesso di costruire e della successiva S.C.I.A. in relazione alla mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, senza indicare uno specifico articolo.
Massime di principio
- La sospensione dei lavori può essere cautelarmente confermata quando risulti, allo stato degli atti, che il permesso di costruire e la successiva segnalazione certificata siano originariamente inefficaci per la mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica necessaria agli interventi realizzati.
- La parte che richiede un titolo edilizio deve verificare la sussistenza dei vincoli gravanti sull'area; una contestazione genericamente formulata sulla presenza del vincolo paesaggistico non è sufficiente a fondare il fumus boni iuris.
- Il periculum in mora deve essere concretamente provato e non può essere desunto da un termine contrattuale già scaduto al momento della decisione cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →