Cassazione Penale, Sentenza n. 17740/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, denunciando: 1) applicazione errata dell'art. 216 L.F. e vizi motivazionali per la mancata considerazione dell'elemento soggettivo del dolo (sostenendo che la condotta fosse colposa, relativa a gestione negligente e cessazione di attività dal 2006); la difesa contestava inoltre che le dichiarazioni rese al curatore non dimostrassero il dolo; 2) violazione di legge e vizi motivazionali nel negare l'attenuante per danno di speciale tenuità, avendo la Corte motivato il diniego solo con riferimento all'entità del passivo (euro 103.160,87).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia argomentato in modo congruo e non manifestamente illogico sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per l'ipotesi di occultamento delle scritture (art. 216, comma 1, n.2 L.F.), dato che l'imputazione era articolata in ipotesi alternative (occultamento e tenuta irregolare) e l'elemento soggettivo era stato contestato. Ha altresì rilevato che il diniego dell'attenuante per speciale tenuità non poteva fondarsi solo sull'entità del passivo, posto che la valutazione deve considerare il danno effettivo causato ai creditori al momento della consumazione del reato (impossibilità di ricostruire la situazione contabile, pregiudizio alle azioni revocatorie, diminuzione dell'attivo ripartibile). Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Distinzione tra ipotesi di occultamento (richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, incluso sottrazione o omessa tenuta) e ipotesi di tenuta fraudolenta/irregolare delle scritture (illecito a dolo generico che presuppone libri effettivamente rinvenuti ed esaminati).
attenuante del danno di speciale tenuità (giurisprudenza)
La valutazione dell'attenuante deve avere riguardo al danno effettivamente causato ai creditori al momento della consumazione del reato (es. impossibilità di ricostruire i conti, pregiudizio alle azioni revocatorie, riduzione dell'attivo ripartibile), e non semplicemente all'entità del passivo alla fine del fallimento.
Massime di principio
- Occultamento delle scritture e tenuta irregolare sono fattispecie alternative: l'occultamento richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la tenuta irregolare è reato a dolo generico accertabile su scritture effettivamente rinvenute.
- Quando l'imputato contesta il dolo, la motivazione della sentenza deve argomentare in modo chiaro e non manifestamente illogico la presenza dell'elemento soggettivo, soprattutto se l'accusa è formulata in ipotesi alternative.
- Il diniego o il riconoscimento dell'attenuante per danno di speciale tenuità va commisurato al danno concreto causato ai creditori al momento della consumazione del reato, non alla misura del passivo risultante dal fallimento.
- La mancanza di documentazione contabile non è automaticamente prova di dolo specifico: è necessario valutare se la sottrazione o l'omessa tenuta sia stata deliberata con l'intento di pregiudicare i creditori.
- In caso di motivazione insufficiente sulla sussistenza del dolo o sulla valutazione dell'attenuante, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
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