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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40499/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare sostituendola con gli arresti domiciliari, denunciando vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale. Ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe esaminato le deduzioni difensive basate su atti e trascrizioni integrali "sconosciute" al giudice della cautela; ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Terranova Francesco (già ritenuto inattendibile in altro procedimento) e ha evidenziato discrasie temporali e di importi tra le dichiarazioni del Terranova e quelle del dipendente Carcello Ignazio, oltre alla negazione di imposizioni estorsive da parte del titolare Buscaino Francesco. Chiedeva che tali incongruità e la mancata valutazione integrale delle difese determinassero l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse considerato le deduzioni difensive e gli atti prodotti, valutando le dichiarazioni di Terranova e ritenendole corroborate da riscontri di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni di Carcello, che pur contenendo elementi difformi mantenevano il "nucleo essenziale" utile ad attribuire a Cirrito il ruolo di percettore delle somme. La Corte ha confermato la legittimità della valutazione di merito del giudice del riesame (compresa l'applicazione del principio di frazionabilità delle dichiarazioni del collaborante) e ha ricordato i limiti del sindacato in sede di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione di merito sui riscontri probatori). Conseguentemente ha anche confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice Penale, artt. 81, 110, 629 (in relazione all'art. 628, comma 3)

    Norme indicate nei capi di imputazione (concorso di persone e fattispecie di estorsione aggravata); la Corte non entra nel merito della qualificazione normativa, ma tale quadro normativo definisce i reati per i quali è stata disposta la cautela

  • Codice Penale, art. 416-bis

    Riferimento al tema della collaborazione di giustizia e alla valutazione dell'apporto del collaborante; la Corte richiama la possibilità di valutare frazionatamente le dichiarazioni del collaboratore se parti di esse sono autonome e non strettamente interconnesse con dichiarazioni ritenute non credibili

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamata la limitazione del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la presenza di un apparato argomentativo logico, ma non può rinnovare la valutazione di merito sui riscontri probatori se non nel caso di errore nella lettura degli atti interni

Massime di principio

  • Il giudice del riesame non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente una valutazione complessiva che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento e che implicitamente escluda le argomentazioni difensive incompatibili con la decisione
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono essere valutate anche se lo stesso era stato ritenuto parzialmente inattendibile in altro procedimento, purché si dimostri l'autonomia e la riscontrabilità di talune parti della sua deposizione (principio di frazionabilità)
  • Discrepanze temporali o quantitative tra dichiarazioni diverse non annullano automaticamente il valore probatorio: il giudice valuta se esiste un "nucleo essenziale" comune e riscontri esterni che corroborino le propalazioni
  • La mera produzione di trascrizioni o versioni integrali non è sufficiente se il ricorso non dimostra un errore di lettura degli atti o una concreta inconsistenza logico-fattuale nella motivazione del giudice della cautela
  • In sede di Cassazione il sindacato è principalmente di legittimità formale e logico-argomentativa: non è consentito rinnovare la valutazione di merito sui fatti e sulle prove salvo profili di errore nella lettura documentale censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari fondate su dichiarazioni di terzi, la difesa deve individuare elementi oggettivi che mostrino l'incompatibilità logica delle conclusioni del giudice (es. contraddizioni insanabili, mancanza totale di riscontri esterni, errori materiali nella ricostruzione dei fatti)

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